- Per tutti i nuovi nati e per chi non ha beneficiato dell’assegno nel 2022 la domanda potrà essere presentata sul sito web Inps o tramite gli istituti di patronato.
- Per chi già beneficia dell'assegno, a partire dal prossimo anno non avrà bisogno di rinnovare la domanda. L'Inps corrisponderà d'ufficio l'assegno.
- Per ottenere l'assegno, è necessario essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, oppure cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea in possesso del permesso di soggiorno Ue per soggiornanti di lungo periodo o sia titolare di permesso unico di lavoro autorizzato a svolgere un'attività lavorativa per un periodo superiore a 6 mesi, o sia titolare di permesso di soggiorno per motivi di ricerca, autorizzato a soggiornare in Italia per un periodo superiore a 6 mesi. È necessario essere soggetti al pagamento dell'imposta sul reddito in Italia; essere residente e domiciliato in Italia; essere o essere stato residente in Italia per almeno 2 anni, anche non continuativi, oppure essere titolari di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale.
- Per i figli con età superiore a 18 anni e inferiore a 21 anni, per beneficiare dell'assegno è necessario che il figlio a carico soddisfi una delle seguenti condizioni:
- frequenti un corso di formazione scolastica o professionale, oppure un corso di laurea;
- svolga un tirocinio oppure un'attività lavorativa e possieda un reddito complessivo inferiore a € 8.000 annui;
- sia registrato come disoccupato e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l'impiego;
- svolga il servizio civile universale.
- Al momento della domanda, è possibile ottenere un assegno proporzionato se si è in possesso di una certificazione Isee. Se viene presentata una domanda essere in possesso di una certificazione Isee, l'Inps erogherà esclusivamente l'importo minimo previsto, indipendentemente dal reddito.
- L'assegno può essere chiesto entro 120 giorni dalla nascita di un nuovo figlio, dal 7° mese di gravidanza e per ogni figlio a carico fino ai 21 anni di età.
- La domanda può essere presentata da un genitore o da chi esercita la responsabilità genitoriale. Su richiesta, l'assegno è riconosciuto in pari misura tra coloro che esercitano la responsabilità genitoriale.
- In caso di affidamento esclusivo, l'assegno spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario. Nel caso di nomina di un tutore o di affidatario (legge 4 maggio 1983, n. 184), l'assegno è riconosciuto nell'interesse esclusivo del tutelato o del minore in affido familiare.
- Una volta fatta la domanda, l'assegno è riconosciuto a decorrere dal mese di marzo e comunque entro 60 giorni dalla domanda.
- Nel caso di domande presentate entro il 30 giugno dell'anno in corso, l'assegno è riconosciuto a decorrere dal mese di marzo del medesimo anno.
Se chiami da rete fissa.
Se chiami da rete mobile.
Ricorda che puoi fare domanda anche tramite i patronati.
Se sei un figlio maggiorenne, fino ai 21 puoi ricevere l'assegno direttamente
- I figli maggiorenni, fino ai 21 anni di età, possono chiedere di ricevere l'assegno direttamente.
Se percepisci il Reddito di cittadinanza, non devi presentare domanda
- Se sei un beneficiario del Reddito di cittadinanza, l'Inps accrediterà automaticamente l'assegno con le modalità di erogazione del Reddito di cittadinanza.
- Il beneficio complessivo è determinato sottraendo dall'importo teorico spettante la quota di Rdc relativa ai figli che fanno parte del nucleo familiare.
- Per approfondimenti consultare la Circolare numero 53 del 28/04/2022