Come ottenere l'assegno unico e universale per i figli a carico

  • Per tutti i nuovi nati e per chi non ha beneficiato dell’assegno nel 2022 la domanda potrà essere presentata sul sito web Inps o tramite gli istituti di patronato.
  • A partire da marzo 2023, chi ha già beneficiato dell'assegno non ha bisogno di rinnovare la domanda. L'Inps corrisponde d'ufficio l’assegno.
  • I percettori del reddito di cittadinanza ricevono l’assegno congiuntamente alla misura di contrasto alla povertà, su un’unica card. I nuclei familiari in cui ci sono figli minori, continueranno a percepire l’assegno sulla card dedicata al reddito fino alla vigenza del reddito di cittadinanza nel nostro ordinamento. Entro l’ultimo giorno di spettanza della misura, dovranno presentare una nuova e autonoma domanda di assegno unico e universale per i figli a carico.
  • Per ottenere l'assegno, è necessario essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, oppure cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea in possesso del permesso di soggiorno Ue per soggiornanti di lungo periodo o sia titolare di permesso unico di lavoro autorizzato a svolgere un'attività lavorativa per un periodo superiore a 6 mesi, o sia titolare di permesso di soggiorno per motivi di ricerca, autorizzato a soggiornare in Italia per un periodo superiore a 6 mesi. È necessario essere soggetti al pagamento dell'imposta sul reddito in Italia; essere residente e domiciliato in Italia; essere o essere stato residente in Italia per almeno 2 anni, anche non continuativi, oppure essere titolari di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale.
  • Per i figli con età superiore a 18 anni e inferiore a 21 anni, per beneficiare dell'assegno è necessario che il figlio a carico soddisfi una delle seguenti condizioni:
    1. frequenti un corso di formazione scolastica o professionale, oppure un corso di laurea;
    2. svolga un tirocinio oppure un'attività lavorativa e possieda un reddito complessivo inferiore a € 8.000 annui;
    3. sia registrato come disoccupato e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l'impiego;
    4. svolga il servizio civile universale.
  • Al momento della domanda, è possibile ottenere un assegno proporzionato alla certificazione ISEE presentata. Se viene presentata una domanda senza essere in possesso di una certificazione ISEE, l'Inps erogherà esclusivamente l'importo minimo previsto, indipendentemente dal reddito.
  • Per l’annualità 2024, ai fini della determinazione dell’importo della prestazione sulla base della corrispondente soglia ISEE è necessaria la presentazione di una nuova Dichiarazione Sostituiva Unica (DSU) correttamente attestata. In assenza di ISEE, l’importo dell’AUU sarà calcolato a partire dal mese di marzo 2024 con riferimento agli importi minimi previsti dalla normativa.
  • L'assegno può essere chiesto entro 120 giorni dalla nascita di un nuovo figlio, dal 7° mese di gravidanza e per ogni figlio a carico fino ai 21 anni di età.
  • Per i nuovi nati l’Assegno unico decorre dal settimo mese di gravidanza. La domanda va presentata dopo la nascita, dopo che è stato attribuito al minore il codice fiscale. Con la prima mensilità di Assegno saranno pagati gli arretrati a partire dal settimo mese di gravidanza.
  • La domanda può essere presentata da un genitore o da chi esercita la responsabilità genitoriale. Su richiesta, l'assegno è riconosciuto in pari misura a coloro che esercitano la responsabilità genitoriale. Anche i figli maggiorenni  possono, in sostituzione dei loro genitori, presentare la domanda di assegno, richiedendo la corresponsione diretta della quota di assegno loro spettante 
  • In caso di affidamento esclusivo, l'assegno spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario. Nel caso di nomina di un tutore o di affidatario (legge 4 maggio 1983, n. 184), l'assegno è riconosciuto nell'interesse esclusivo del tutelato o del minore in affido familiare.
  • L’assegno è riconosciuto entro 60 giorni dalla domanda.
  • Nel caso di domande presentate entro il 30 giugno dell'anno in corso, l'assegno è riconosciuto a decorrere dal mese di marzo del medesimo anno. Per le domande presentate dopo il 1° luglio, non si matura il diritto agli arretrati. 




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Ricorda che puoi fare domanda anche tramite i patronati.

 

 

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