Come funziona

Aggiornamento

A partire da marzo 2023, Inps liquiderà d'ufficio la prestazione a chi ha già beneficiato della misura.

L'Istituto nazionale di previdenza sociale (Inps) si occupa di erogare l'Assegno unico e universale per i figli a carico, sulla base delle domande presentate dalle famiglie.

Ecco le principali caratteristiche di funzionamento.

  • L'assegno è un contributo economico rivolto alle famiglie con figli a carico, per ogni figlio, dal 7° mese di gravidanza fino ai 21 anni di età, in base alle domande che vengono presentate all'Inps o agli istituti di patronato.
  • L'assegno è universale - tutte le fasce di reddito ne hanno diritto - e progressivo - l'importo aumenta al diminuire dell'Isee.
  • L'assegno può essere chiesto entro 120 giorni dalla nascita di un nuovo figlio, dal 7° mese di gravidanza e per ogni figlio a carico fino ai 21 anni di età.
  • A partire da marzo 2022, l'assegno sostituisce alcuni contributi economici statali rivolti alle famiglie con figli.
  • Una volta fatta la domanda, l'assegno è riconosciuto a decorrere dal mese di marzo e comunque entro 60 giorni dalla domanda.
  • L'assegno è erogato mediante accredito su Iban oppure mediante bonifico domiciliato, tranne nel caso di beneficiari del Reddito di cittadinanza.
  • L'assegno non concorre alla formazione del reddito complessivo.

A partire da marzo 2023 stop alle domande di rinnovo. L'INPS liquiderà d'ufficio la prestazione a chi ha già beneficiato dell'assegno. Affinchè il rinnovo sia automatico la domanda presentata non deve essere stata respinta, revocata o deceduta. 

Si tratta di una semplificazione importante per favorire l'accesso dei cittadini alla misura di sostegno alle famiglie. 

La circolare Inps n°132 del 15 dicembre 2022, relativa agli aggiornamenti della misura. 

Fino a marzo 2022, rimangono in vigore i precedenti contributi e detrazioni per le famiglie con figli

  • Per i mesi di gennaio e febbraio 2022, rimangono vigenti le detrazioni e gli assegni per il nucleo familiare e l'Assegno temporaneo già vigenti nel 2021.

Contributi economici che vengono sostituiti dall’assegno

A partire da marzo 2022, l’Assegno sostituisce i seguenti contributi economici statali:

  • il Premio alla nascita (articolo 1, comma 353, della legge 11 dicembre 2016, n. 232).
  • l’Assegno di natalità (articolo 1, comma 125, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, articolo 23-quater, commi 1 e 2, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, e all’articolo 1, comma 340, della legge 27 dicembre 2019, n. 170, e all’articolo 1, comma 362, della legge 30 dicembre 2020, n. 178).
  • l’Assegno ai nuclei familiari con almeno 3 figli minori (articolo 65 della legge 23 dicembre 1998, n. 448).
  • l’Assegno per il nucleo familiare (articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69).
  • alcune detrazioni per carichi di famiglia (articolo 12, comma 1, lettera c), secondo, terzo e quarto periodo, comma 1-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica, 22 dicembre 1986, n. 917).
  • il Fondo di sostegno alla natalità (articolo 1, commi 348 e 349, della legge 11 dicembre 2016, n. 232).
  • l’Assegno temporaneo per i figli (decreto-legge 8 giugno 2021, n. 79, convertito con modificazioni dalla legge 30 giugno 2021, n. 112).

Il Bonus asilo nido e per forme di assistenza presso la propria abitazione rimane in vigore. 

Rimangono, inoltre, in vigore le detrazioni fiscali per alcune delle spese sostenute in favore dei figli a carico: ad esempio per le spese sanitarie e farmaceutiche, per l'istruzione e per le attività sportive.

Per ottenere un assegno proporzionato, fai prima la certificazione Isee

  • Al momento della domanda, per ottenere un assegno proporzionato è necessario essere in possesso di una certificazione Isee. Se viene presentata una domanda senza essere in possesso di una certificazione Isee valida, l'Inps erogherà esclusivamente l'importo minimo previsto, indipendentemente dal reddito.
  • Per ottenere l'Isee, è necessario compilare la Dichiarazione sostitutiva unica (DSU).

L'assegno verrà erogato a partire da marzo 2022

  • L'importo dell'assegno varia in base all'Isee e all'età del figlio a carico.
Età del figlio Isee pari o inferiore a € 15 mila Isee superiore a € 15 mila e inferiore a € 40 mila Isee pari o superiore a € 40 mila, o nessuna certificazione Isee
Figlio a carico con età inferiore a 18 anni € 175/mese Fra € 175 e € 50/mese, decresce in base all'Isee. € 50/mese
Figlio a carico con età superiore a 18 anni e inferiore a 21 anni € 85/mese Fra € 85 e € 25/mese, decresce in base all'Isee. € 25/mese
  • Per ogni figlio successivo al secondo, è prevista una maggiorazione.
  Isee pari o inferiore a € 15 mila Isee superiore a € 15 mila e inferiore a € 40 mila Isee pari o superiore a € 40 mila, o nessuna certificazione Isee
Maggiorazione per ogni figlio successivo al secondo € 85/mese Fra € 85 e € 15/mese, decresce in base all'Isee. € 15/mese

Maggiorazioni

Per i figli a carico con disabilità

  • Per ogni figlio con disabilità con età inferiore ai 18 anni, è prevista una maggiorazione sulla base della condizione di disabilità come definita ai fini Isee, pari a € 105/mese in caso di non autosufficienza, € 95/mese in caso di disabilità grave, € 85/mese in caso di disabilità media.
  • Per ogni figlio con disabilità con età fra 18 e 21 anni, è prevista una maggiorazione dell'importo pari a € 80/mese.
  • Per ogni figlio con disabilità a carico con età superiore ai 21 anni, è previsto un assegno dell'importo pari a € 85/mese nel caso di Isee pari o inferiore a € 15 mila, fra € 85/mese e € 25/mese nel caso di Isee fra € 15 mila e € 40 mila, e pari a € 25/mese nel caso di Isee pari o superiore a € 40 mila.

Per le madri di età inferiore ai 21 anni

  • Per le madri di età inferiore ai 21 anni, è prevista una maggiorazione pari a € 20/mese per ogni figlio.

Per entrambi i genitori che lavorano

  • Nel caso in cui entrambi i genitori siano titolari di reddito da lavoro, è prevista una maggiorazione per ciascun figlio con età inferiore a 18 anni pari a € 30/mese, nel caso di Isee pari o inferiore a € 15 mila. Per gli Isee fra € 15 mila e € 40 mila, l'importo si riduce progressivamente.
  • Non è prevista alcuna maggiorazione per Isee superiori a € 40 mila.
  • Viene erogata d’ufficio la maggiorazione per il secondo percettore di reddito ai nuclei vedovili per i decessi del genitore lavoratore che si sono verificati nell’anno di competenza in cui è riconosciuto l’Assegno; pertanto, il decesso del genitore lavoratore nel corso dell’annualità di fruizione dell’Assegno non comporta la perdita della maggiorazione sino alla conclusione dell’annualità della prestazione stessa.

Per le famiglie con 4 o più figli

  • Nel caso di nuclei familiari con 4 o più figli è riconosciuta una maggiorazione forfettaria pari a € 100/mese per nucleo.

Per i nuclei familiari con Isee inferiore a € 25 mila

  • Dal 2022 al 1° marzo 2025, per i nuclei familiari con Isee inferiore a € 25 mila è prevista una maggiorazione mensile di natura transitoria.
  • Per poter avere diritto alla maggiorazione, il nucleo deve anche aver percepito, nel 2021, l'Assegno per il nucleo familiare, in presenza di figli minori da parte del richiedente o da parte di altro componente del nucleo familiare del richiedente.

Compatibilità con altre prestazioni sociali

  • L'assegno è compatibile con la fruizione di eventuali altre prestazioni sociali a favore dei figli a carico erogate dalle regioni, dalle Province autonome di Trento e di Bolzano e dagli enti locali.
  • L'assegno è compatibile con la fruizione del Reddito di cittadinanza.

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