Come funziona

Aggiornamento

Dal 1 marzo 2023, Inps liquiderà d'ufficio la prestazione a chi ha già beneficiato della misura.

L'Inps si occupa di erogare l'Assegno unico e universale per i figli a carico, sulla base delle domande presentate dai genitori.

Ecco le principali caratteristiche di funzionamento.

  • L'assegno è un contributo economico rivolto alle famiglie con figli a carico, per ogni figlio, dal 7° mese di gravidanza fino ai 21 anni di età, in base alle domande che vengono presentate all'Inps o agli istituti di patronato.
  • L'assegno è universale - tutte le fasce di reddito ne hanno diritto - e progressivo - l'importo aumenta al diminuire dell'Isee.
  • L'assegno può essere chiesto entro 120 giorni dalla nascita di un nuovo figlio, dal 7° mese di gravidanza e per ogni figlio a carico fino ai 21 anni di età.
  • A partire da marzo 2022, l'assegno sostituisce alcuni contributi economici statali rivolti alle famiglie con figli.
  • L’assegno è riconosciuto entro 60 giorni dalla domanda.
  • L'assegno è erogato mediante accredito su Iban oppure mediante bonifico domiciliato, tranne nel caso di beneficiari del reddito di cittadinanza per i quali, fino alla vigenza della misura, viene erogato sulla stessa carta dedicata al reddito.
  • L'assegno non concorre alla formazione del reddito complessivo. 

A partire da marzo 2023 stop alle domande di rinnovo. L'INPS liquiderà d'ufficio la prestazione a chi ha già beneficiato dell'assegno. Affinchè il rinnovo sia automatico la domanda presentata non deve essere stata respinta, revocata o deceduta. 

Si tratta di una semplificazione importante per favorire l'accesso dei cittadini alla misura di sostegno alle famiglie. 

La circolare Inps n°132 del 15 dicembre 2022, relativa agli aggiornamenti della misura.

Il messaggio Inps n°1947 del 26 maggio 2023, relativo ai conguagli.

Il Bonus asilo nido e per forme di assistenza presso la propria abitazione rimane in vigore. 

Rimangono, inoltre, in vigore le detrazioni fiscali per alcune delle spese sostenute in favore dei figli a carico: ad esempio per le spese sanitarie e farmaceutiche, per l'istruzione e per le attività sportive.

AUU e ADI : chiarimenti

Coloro che siano cessati dalla fruizione del Reddito di Cittadinanza  al 31 dicembre 2024, continueranno a ricevere l’Assegno unico e universale sulla carta RdC, senza interruzioni,  e tenuto conto dell’ Isee valido al 31 dicembre 2023, fino alla mensilità di febbraio 2024 (come indicato Messaggio Inps n. 2896 del 7 agosto 2023).  

A decorrere da marzo 2024, invece, gli ex percettori del RdC  aventi diritto all’AUU, laddove non vi abbiano già provveduto, dovranno presentare  una nuova domanda di AUU, ulteriore e diversa rispetto a quella eventualmente inoltrata per ricevere l’Assegno d’Inclusione. Le due misure – ADI e AUU- pur essendo totalmente compatibili,  difatti, sono tra loro autonome sia per quanto riguarda la modalità di domanda che per l’erogazione dei pagamenti.

Per le scadenze dei termini relative alla presentazione delle domande valgono le regole generali previste per la generalità dei beneficiari dell’AUU ( v. Messaggio Inps n. 15 del 2 gennaio 2024).

Si stima che in forza della combinazione delle due misure – AUU e ADI – le famiglie con basso reddito e con almeno 3 figli percepiranno  circa 2.000 euro annui in più rispetto alle erogazioni effettuate in vigenza di Reddito di Cittadinanza.

AUU e ISEE 2024

Per ricevere l’importo dell’Assegno unico e universale  aggiornato alla propria condizione economica è necessario esibire Isee aggiornato entro il 29 febbraio 2024. In mancanza di tale aggiornamento, l’Inps erogherà solo l’importo minimo previsto per l’AUU ( come indicato nel Messaggio Inps n. 15 del 2 gennaio 2024). Tuttavia, per non perdere il diritto agli arretrati, sarà sufficiente regolarizzare la documentazione richiesta entro il termine del 30 giugno 2024.

Si ricorda che anche per il 2024 non è necessario presentare una nuova domanda di AUU, salvo che la stessa non risulti decaduta, revocata o respinta.

 

Per ottenere un assegno proporzionato, fai prima la certificazione Isee

  • Al momento della domanda, per ottenere un assegno proporzionato è necessario essere in possesso di una certificazione Isee. Se viene presentata una domanda senza essere in possesso di una certificazione Isee valida, l'Inps erogherà esclusivamente l'importo minimo previsto, indipendentemente dal reddito.
  • Per ottenere l'Isee, è necessario compilare la Dichiarazione sostitutiva unica (DSU).
  • Per le domande con DSU presentate entro il 30 giugno dell’anno di riferimento, gli importi eventualmente già erogati saranno adeguati a partire dal mese di marzo con la corresponsione degli arretrati. Per quelle presentate a partire dal 1° luglio,invece, si perde il diritto agli arretrati e l’importo dell’assegno unico sarà adeguato a partire dal mese di presentazione dell’Isee (v. circolare Inps  n.23/2022 del 9/02/2022). 

L'importo dell'assegno

  • L'importo dell'assegno varia in base all'Isee e all'età del figlio a carico.
  • Con le modifiche del 2023 e la rivalutazione Istat le tabelle degli importi dell’assegno unico e universale sono state aggiornate secondo le indicazioni contenute nella circolare Inps n. 41 del 7 aprile 2023.

Maggiorazioni 2023

  • per i figli a carico di età inferiore a un anno aumentano del 50% gli importi dell’Assegno unico e universale. 
  • per i nuclei familiari con almeno tre figli, per ciascun figlio nella fascia di età da uno a tre anni, aumentano del 50%  gli importi dell'Assegno unico a condizione che abbiano un ISEE non superiore alla soglia di 40.000 euro.
  • per i  nuclei con almeno quattro figli a carico, aumenta del 50% la maggiorazione forfettaria.
  • per i figli disabili, sono stati resi strutturali, a prescindere dall’età del figlio, gli importi aumentati più una maggiorazione extra che varia a seconda della gravità della disabilità. L'incremento delle maggiorazioni  è confermato per l’anno 2023 e l’anno 2024.
  • Per le madri di età inferiore ai 21 anni, è prevista una maggiorazione pari a € 20/mese per ogni figlio.
  • Per entrambi i genitori titolari di reddito da lavoro, è prevista una maggiorazione per ciascun figlio con età inferiore a 18 anni pari a € 30/mese, nel caso di Isee pari o inferiore a € 15 mila. Per gli Isee fra € 15 mila e € 40 mila, l'importo si riduce progressivamente.
  • Per i nuclei vedovili, viene erogata d’ufficio al genitore vivente occupato  la maggiorazione per il secondo percettore di reddito in caso di  decesso dell’altro genitore lavoratore. A partire dal 1 giugno 2023, tale maggiorazione è riconosciuta d’ufficio fino ad un periodo massimo di 5 anni successivi all’evento luttuoso (v. art.22  del  DL n. 48/2023).
  • Per i nuclei familiari con Isee inferiore a € 25 mila è prevista una maggiorazione mensile di natura transitoria. 

Compatibilità con altre prestazioni sociali

  • L'assegno è compatibile con la fruizione di eventuali altre prestazioni sociali a favore dei figli a carico erogate dalle regioni, dalle province autonome di Trento e di Bolzano e dagli enti locali.
  • L’assegno è compatibile con la fruizione del Bonus Asilo Nido e per forme di assistenza presso la propria abitazione.
  • L’assegno è compatibile col reddito di cittadinanza, fintanto che esso è vigente nel nostro ordinamento.  

I nuclei familiari in cui ci sono figli minori o con disabilità percepiranno il reddito di cittadinanza, e con esso l’assegno unico e universale, fino alla durata stabilita dall’art. 3, comma 6, del d.l. n. 4/2019 e comunque non oltre il termine del 31 dicembre 2023. Per avere l’assegno unico e universale, dal 1° gennaio 2004, gli ex percettori di reddito di cittadinanza dovranno presentare autonoma domanda di assegno unico e universale entro l’ultimo giorno di spettanza della misura.  

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