Il congedo di paternità

Il congedo di paternità obbligatorio è un periodo di astensione dal lavoro riconosciuto ai padri lavoratori della durata di 10 giorni, fruibili nell'arco temporale che va dai 2 mesi precedenti alla data presunta del parto ai 5 successivi ad esso, sia in caso di nascita che di morte perinatale del bambino.  

Il periodo è calcolato allo stesso modo anche rispetto alla data di ingresso in famiglia del minore in caso di adozione o di affidamento o collocamento temporaneo).  

Obiettivo del congedo di paternità obbligatorio è ottenere una più equa ripartizione delle responsabilità di assistenza tra uomini e donne e permettere una precoce instaurazione del legame tra padre e figlio. Tale congedo è regolato dal d.lgs. 151/2001 (cd. “Testo unico sulla maternità e paternità”). Il congedo di paternità è riconosciuto ai soli lavoratori dipendenti, pubblici e privati.  

Tale congedo va ad aggiungersi, e non a sostituirsi, al periodo di congedo di paternità alternativo, che spetta al padre solo in funzione della morte, grave infermità o abbandono del figlio da parte della madre.  

Importanti novità sono state introdotte sul tema dal d.lgs. 30 giugno 2022 n. 105, in materia di conciliazione vita-lavoro per i genitori e i prestatori di assistenza, che ha introdotto la previsione di pesanti sanzioni amministrative (da 516,00 € a 2.582,00 €) per i datori di lavoro che impediscano ai lavoratori di fruire correttamente e liberamente del diritto al congedo di paternità.   

Inoltre, esso ha disposto l’aumento ad 11 mesi della durata complessiva del congedo previsto per i nuclei familiari mono-genitoriali, ovvero in caso di decesso o inabilità dell’altro genitore, ovvero di mancato riconoscimento del bambino.  

 

FONTI: 

  • Decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53”, G.U. Serie Generale n. 96 del 26-04-2001; Link: https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2001/04/26/001G0200/sg

 

  • Decreto legislativo 30 giugno 2022, n. 105, “Attuazione della direttiva (UE) 2019/1158 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa all'equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza e che abroga la direttiva 2010/18/UE del Consiglio”, G.U. Serie Generale n. 176 del 29/07/2022; Link: https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/07/29/22G00114/sg
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