Il congedo di maternità

Il congedo di maternità è il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro riconosciuto alle lavoratrici dipendenti durante la gravidanza e il puerperio. 

Il diritto al congedo è esteso alle lavoratrici dipendenti, apprendiste, operaie, impiegate, dirigenti, disoccupate o sospese, lavoratrici agricole, lavoratrici addette ai servizi domestici e familiari, lavoratrici a domicilio, lavoratrici LSU o APU e dipendenti di Amministrazioni Pubbliche.  

Il Testo unico sulla maternità e paternità prevede che tale congedo abbia carattere obbligatorio, in quanto diritto indisponibile della lavoratrice, a cui essa non può in alcun caso rinunciare. 

L’Articolo 16 del Testo Unico vieta di adibire al lavoro le donne: 

  1. a) durante i 2 mesi precedenti la data presunta del parto;
  2. b) ove il parto avvenga oltre tale data, per il periodo intercorrente tra la data presunta e la data effettiva del parto;
  3. c) durante i 3 mesi dopo il parto;
  4. d) durante i giorni non goduti prima del parto, qualora il parto avvenga in data anticipata rispetto a quella presunta. Tali giorni si aggiungono al periodo di congedo di maternità dopo il parto, anche qualora la somma dei periodi di cui alle lettere a) e c) superi il limite complessivo di 5

La Legge di Bilancio 2019 ha introdotto una notevole novità sul tema, prevedendo una modalità di fruizione alternativa a quella prevista dal comma 1.  

Ad oggi, infatti, è riconosciuta alle lavoratrici la facoltà di astenersi dal lavoro esclusivamente dopo l’evento del parto, entro i 5 mesi successivi allo stesso. 

Di conseguenza, le lavoratrici che lo desiderino possono continuare a lavorare fino al termine della gravidanza, rinviando la fruizione dell’intero periodo del congedo di maternità al periodo post-parto. 

La fruizione di tale modalità di congedo è subordinata all’attestazione da parte del medico specialista del S.S.N. (o con esso convenzionato) e del medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro 

Resta ferma, in caso di interruzione spontanea o terapeutica della gravidanza successiva al 180° giorno dall’inizio della gravidanza, o in caso di decesso del bambino alla nascita o durante il congedo di maternità, la facoltà le lavoratrici di riprendere in qualunque momento l’attività lavorativa, dandone preavviso di 10 giorni al datore di lavoro.  

Restano inalterate anche le disposizioni del Testo Unico che prevedono la possibilità di anticipare il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro della gestante rispetto ai 2 mesi antecedenti al parto, ove sia disposta l’interdizione anticipata su disposizione della A.S.L. di competenza, in caso di gravidanza a rischio, oppure dell’Ispettorato territoriale del lavoro, ove le mansioni siano incompatibili con la gravidanza.  

 

FONTI: 

  • Decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternita' e della paternita', a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53”, G.U. Serie Generale n. 96 del 26-04-2001; Link: https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2001/04/26/001G0200/sg

 

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