Part-time in alternativa al congedo parentale

Il lavoratore può chiedere, per una sola volta, in alternativa alla fruizione del congedo parentale oppure entro i limiti del congedo ancora spettante, la trasformazione del proprio rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale, purché la riduzione di orario non sia superiore al 50%.

Il datore di lavoro è tenuto a dar corso alla trasformazione entro quindici giorni dalla richiesta.

La trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale è ammessa su accordo delle parti risultante da atto scritto. 

(art. 8, comma 7, Decreto Legislativo n. 81/2015).

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