Orario flessibile

Per "orario flessibile" si intende una serie di istituti contrattuali che consentono ai dipendenti di fruire di un orario di lavoro che essi possono distribuire variamente nell'arco della giornata, della settimana o del mese, nei limiti definiti nei diversi contratti collettivi nazionali e in quelli aziendali.

Ad esempio, l’orario flessibile si può tradurre nella possibilità per i dipendenti di entrare e uscire dal posto di lavoro entro fasce orarie predeterminate – e non obbligatoriamente ad una determinata ora. Al lavoratore viene quindi concessa autonomia decisionale e un margine di tempo che gli permette di conciliare i propri impegni lavorativi con quelli personali (è la c.d. “flessibilità in entrata e in uscita”).

Un altro strumento di flessibilità previsto da molti contratti è l’orario concentrato ovvero la possibilità data al lavoratore di rinunciare alla pausa pranzo per poter uscire anticipatamente dal posto di lavoro.

In altri casi il contratto può prevedere fasce orarie in cui i lavoratori sono obbligati ad essere presenti in azienda (è la c.d. “compresenza”), lasciando loro, però, la possibilità di definire autonomamente l’orario di ingresso e di uscita, fatto comunque salvo l’obbligo di rispettare il monte ore giornaliero previsto.

Esiste poi il “lavoro ad isole” col quale un gruppo di lavoratori che svolgono lo stesso tipo di mansione (ad esempio i cassieri di un supermercato) si organizza autonomamente per consentire di volta in volta a singoli membri del gruppo di assentarsi senza che questo incida sulla qualità del servizio, che continua ad essere garantito dagli altri membri.

La Legge 24/6/1997, n. 196 ha fissato l'orario normale settimanale di lavoro in 40 ore, con possibilità, demandata alla contrattazione collettiva nazionale, di stabilire anche limiti inferiori (ad es. 36 ore). L’art. 13 della legge n. 196/1997 rimette alla contrattazione collettiva nazionale la facoltà di modulare il monte ore di lavoro settimanale.

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