L'art. 4 comma 24, lettera a) della Legge 28 giugno 2012, n. 92 ha introdotto due nuove tipologie di congedo per il padre lavoratore dipendente, anche adottivo e affidatario: il congedo obbligatorio (di un giorno) da fruirsi in occasione di una nascita e il congedo facoltativo (di due giorni), previo accordo con la madre.
La misura è stata introdotta dalla Legge in via sperimentale per gli anni 2013-2015 ed è stata poi prorogata per l'anno 2016 dalla Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (che ha portato a due i giorni di congedo obbligatorio) e, da ultimo, dalla Legge di bilancio per il 2017 (Legge 11 Dicembre 2016, n. 232), Art. 1 - Comma 354
In base a quest’ultima Legge, i giorni di congedo obbligatorio fruibili dai papà sono 2 per l’anno 2017 e 4 per l’anno 2018, fruibili anche in via non continuativa, entro 5 mesi dalla nascita del figlio.
Per i giorni di congedo obbligatorio il padre lavoratore ha diritto ad un'indennità giornaliera pari al 100% della retribuzione (Circolare INPS n. 40 del 14 marzo 2013). Vengono applicate le disposizioni previste in materia di congedo di paternità dagli artt. 29 e 30 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151:
- l'indennità è anticipata dal datore di lavoro
- successivamente conguagliata dall'INPS (per le modalità è previsto successivo messaggio)
- vengono fatti salvi i casi in cui è previsto il pagamento diretto da parte dell'INPS, come previsto per l'indennità di maternità in generale (msg. INPS n.18529 del 13 luglio 2010 e msg. INPS n.28997 del 18 novembre 2010).
Particolarità
- Parto prematuro: il limite temporale dei 5 mesi di vita del bambino non varia.
- Parto plurimo: la durata del congedo non subisce variazioni.
- Padre adottivo o affidatario: il termine del quinto mese decorre dall'effettivo ingresso in famiglia del minore nel caso di adozione nazionale o dall'ingresso del minore in Italia nel caso di adozione internazionale.
- Madre casalinga: il congedo obbligatorio si configura per il padre come un diritto autonomo rispetto a quello della madre, quindi è aggiuntivo a quello della madre e spetta comunque, indipendentemente dal diritto di quest’ultima alla “maternità” (astensione obbligatoria).
- Congedo di paternità (art. 28 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151): il congedo obbligatorio si aggiunge al congedo di paternità.
(Fonte: INPS)
La richiesta (art. 3 del decreto ministeriale del 22 dicembre 2012):
- Il padre: deve comunicare in forma scritta al datore di lavoro le date in cui intende fruirne, con un anticipo di almeno quindici giorni. Se i giorni di congedo vengono richiesti in relazione all'evento nascita i quindici giorni saranno conteggiati sulla base della data presunta del parto.
- Il datore di lavoro: comunica all'INPS le giornate di congedo fruite.