Giorni di congedo facoltativo per il papà, previo accordo con la mamma

L'art. 4 comma 24, lettera a) della Legge 28 giugno 2012, n. 92 ha introdotto due nuove tipologie di congedo per il padre lavoratore dipendente, anche adottivo e affidatario: il congedo obbligatorio (di un giorno) da fruirsi in occasione di una nascita e il congedo facoltativo (di due giorni), previo accordo con la madre e in sua sostituzione in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest'ultima  

La misura è stata introdotta dalla Legge in via sperimentale per gli anni 2013-2015 ed è stata poi prorogata per l'anno 2016 dalla Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (che ha portato a due i giorni di congedo obbligatorio) e, da ultimo, dalla Legge di bilancio per il 2017 (Legge 11 Dicembre 2016, n. 232), art. 1, commi 348-357.

In base a quest’ultima Legge, nel 2018 il congedo facoltativo ex legge Fornero consiste nella possibilità per i padri lavoratori dipendenti, anche adottivi e affidatari, di assentarsi dal lavoro per un giorno, entro i primi 5 mesi di vita del bambino, a patto che la madre lavoratrice scelga di rinunciare ad giorno di congedo di maternità. Perciò, la madre, ove d’accordo, anticiperà di un giorno il termine finale del congedo post-partum (3 o 4 mesi).

Per i giorni di congedo facoltativo il padre ha diritto ad un'indennità giornaliera a carico dell'INPS pari al 100% della retribuzione. Vengono applicate le disposizioni previste in materia di congedo di paternità dagli artt. 29 e 30 del decreto legislativo n. 151 del 2001:

  • l'indennità è anticipata dal datore di lavoro e successivamente conguagliata dall'INPS (per le modalità è previsto successivo messaggio);
  • vengono fatti salvi i casi in cui è previsto il pagamento diretto da parte dell'INPS, come previsto per l'indennità di maternità in generale (msg. INPS n.18529 del 13 luglio 2010 e msg. INPS n.28997 del 18 novembre 2010).

Particolarità

  • Parto prematuro:il limite temporale dei 5 mesi di vita del bambino non varia, nonostante il diritto della madre a posticipare il congedo di maternità.
  • Parto plurimo:la durata del congedo non subisce variazioni.
  • Padre adottivo o affidatario: il termine del quinto mese decorre dall'effettivo ingresso in famiglia del minore nel caso di adozione nazionale o dall'ingresso del minore in Italia nel caso di adozione internazionale.
  • Madre casalinga: il congedo obbligatorio si configura per il padre come un diritto autonomo rispetto a quello della madre, quindi è aggiuntivo a quello della madre e spetta comunque, indipendentemente dal diritto di quest’ultima alla “maternità” (astensione obbligatoria).
  • Il congedo facoltativo è fruibile dal padre anche contemporaneamenteall'astensione della madre.
  • Il congedo facoltativo spetta anche se la madre, pur avendone diritto, non si avvale del congedo di maternità.

(fonte: INPS)


La richiesta (art. 3 del decreto ministeriale del 22 dicembre 2012):

Il padre deve comunicare in forma scritta al datore di lavoro le date in cui intende fruirne, con un anticipo di almeno quindici giorni. Se i giorni di congedo vengono richiesti in relazione all'evento nascita, i quindici giorni saranno conteggiati sulla base della data presunta del parto.

La richiesta deve essere corredata da una dichiarazione della madre da cui risulta che quest’ultima non fruirà del congedo di maternità a lei spettante per un numero di giorni equivalente a quelli richiesti dal padre, con conseguente riduzione del congedo di maternità. Tale dichiarazione dovrà essere presentata anche al datore di lavoro della madre, a cura di uno dei due genitori.

Il datore di lavoro: comunica all'INPS le giornate di congedo fruite.

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