Entrambi i genitori, alternativamente, hanno diritto ad astenersi dal lavoro per periodi corrispondenti alle malattie di ciascun figlio di età non superiore a tre anni.
Ciascun genitore, alternativamente, ha inoltre diritto di astenersi dal lavoro, nel limite di 5 giorni lavorativi all'anno, per le malattie di ogni figlio di età compresa fra i 3 e gli 8 anni (articolo 47, d.lgs. 151/2001).
Per i periodi di congedo per malattia del figlio i genitori hanno diritto al versamento dei contributi da parte del datore di lavoro (articolo 49, decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151).