Congedo parentale ad ore

Il congedo parentale è il diritto ad un periodo di 10 mesi di astensione dal lavoro spettante sia alla madre sia al padre lavoratori, da ripartire tra i due genitori e da fruire nei primi dodici anni di vita del bambino (art. 32 del Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151).

Il congedo è fruibile anche ad ore, secondo quanto stabilito dalla Legge 24 dicembre 2012, n. 228, che rimanda alla contrattazione collettiva di settore l’onere di stabilire le modalità di fruizione del congedo su base oraria.

In caso di mancata regolamentazione da parte della contrattazione collettiva, anche di livello aziendale, ciascun genitore può comunque scegliere tra la fruizione giornaliera e quella oraria, in misura non superiore alla metà dell’orario medio giornaliero del periodo di paga (articolo 7, comma 1, lettera b, del decreto legislativo del 15 giugno 2015, n. 80, attuativo della delega contenuta nel c.d. Jobs Act).

Per le modalità operative di presentazione della domanda di fruizione del congedo parentale su base oraria, si rinvia alla circolare dell’INPS del 18 agosto 2015 n. 152 dall'oggetto: “Decreto legislativo n. 80 del 15 giugno 2015 in attuazione dell’art. 1, commi 8 e 9 della Legge delega n. 183 del 2014 (Jobs Act) Fruizione del congedo parentale in modalità oraria”.

E' esclusa la cumulabilità della fruizione oraria del congedo parentale con altre tipologie di permessi o riposi di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.

Il genitore lavoratore deve informare il datore di lavoro con un termine di preavviso pari a 2 giorni.

La fruizione oraria del congedo parentale non è cumulabile con permessi o riposi.

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