Congedi retribuiti di 2 anni per disabilità grave

Prevede che il coniuge convivente, di persona con disabilità grave ai sensi dell’art. 3 comma 3 della Legge 104/92, ha diritto a fruire di un congedo retribuito entro sessanta giorni dalla richiesta. Il congedo non può superare la durata complessiva di due anni per ciascuna persona portatrice di disabilità e nell'arco della vita lavorativa di chi la assiste. (art. 42 comma 5 del D.lgs. 151/2001)

Il congedo è accordato a condizione che la persona da assistere non sia ricoverata a tempo pieno.

Hanno diritto a fruire del congedo anche i figli conviventi della persona disabile, in caso di decesso, mancanza o patologia del coniuge convivente, e – in seconda istanza – uno dei fratelli o sorelle conviventi della persona disabile, in caso di mancanza o patologia dei figli conviventi.

Quindi, il primo beneficiario è il coniuge convivente con la persona gravemente disabile. Se il coniuge convivente è impossibilitato, seguono, secondo una scala di priorità: i genitori, i figli, i fratelli e sorelle della persona disabile.

Possono fruire dei congedi i parenti affini fino al terzo grado, se gli altri parenti più prossimi (figli, genitori, fratelli) o il coniuge sono mancanti, deceduti o anch'essi invalidi.

In caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti anche dei fratelli o delle sorelle, il diritto al congedo passa a parenti e affini, comunque conviventi, fino al terzo grado.

Per l'assistenza allo stesso figlio con disabilità in situazione di gravità, i diritti sono riconosciuti ad entrambi i genitori, anche adottivi che possono fruirne alternativamente. Non è possibile nei giorni di congedo di un genitore che l’altro genitore usufruisca  dei benefici di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104.

Durante il periodo di congedo il richiedente ha diritto a percepire un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione e il periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativa. L'indennità e la contribuzione figurativa spettano fino a un importo complessivo massimo di euro 43.579,06 annui per il congedo di durata annuale. Detto importo è rivalutato annualmente, a decorrere dall'anno 2011, sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

L'indennità è corrisposta dal datore di lavoro secondo le modalità previste per la corresponsione dei trattamenti economici di maternità.

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