La banca delle ore è un istituto contrattuale che consente ai lavoratori di accantonare momentaneamente le ore di lavoro straordinario in un “conto” individuale per poterne poi usufruire al bisogno, nel corso dell'anno, ad esempio per necessità legate alla cura dei figli o degli anziani.
I lavoratori dipendenti, cioè, possono decidere che le ore di straordinario effettuate non vengano loro retribuite, bensì siano “restituite” loro quando avranno bisogno di assentarsi dal posto di lavoro.
L’istituto della banca delle ore è previsto in molti CCNL e contratti aziendali. Per usufruirne, è sufficiente che il dipendente – di volta in volta – concordi col datore di lavoro la data e la durata della propria assenza, nei limiti del monte ore massimo stabilito dal contratto.
La "banca ore" si inserisce nel quadro normativo vigente in Italia in materia di orario di lavoro – Legge 24/6/1997, n. 196 – con riferimento anche ai criteri indicati dalla direttiva CEE n. 93/104 in materia di orario di lavoro normale e straordinario, che ammette un'ampia possibilità di deroghe ad opera degli Stati e della contrattazione collettiva ai diversi livelli.
(Le circolari dell’INPS che hanno regolamentato la banca delle ore sono la circ. INPS n. 40 del 20/02/1996, la circ. INPS n. 39 del 17/2/2000 e la circ. INPS n. 95 del 16/5/2000)