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Cosa prevede la legge 32/2022

Il 12 maggio 2022 è entrata in vigore la legge “Deleghe al Governo per il sostegno e la valorizzazione della famiglia”, detta anche Family Act, già approvato in via definitiva dal Senato il 6 aprile 2022 e pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n.97 del 27 aprile. La legge delega 32/2022, è una riforma organica delle politiche familiari che si sviluppa intorno a cinque aree di intervento.

Il testo delinea la cornice normativa e le scadenze temporali entro le quali il Governo sarà chiamato ad approvare i decreti legislativi di attuazione della delega, con l’obiettivo di sostenere la genitorialità e la funzione sociale ed educativa delle famiglie, contrastare la denatalità, valorizzare la crescita armoniosa delle bambine, dei bambini e dei giovani e favorire la conciliazione della vita familiare con il lavoro, in particolare quello femminile.

La legge prevede di:

  1. istituire un assegno universale mensile per ogni figlio a carico fino all'età adulta, senza limiti di età per i figli con disabilità;
  2. rafforzare delle politiche di sostegno alle famiglie per le spese educative e scolastiche, e per le attività sportive e culturali;
  3. riformare i congedi parentali, con l’estensione a tutte le categorie professionali e congedi di paternità obbligatori e strutturali;
  4. introdurre incentivi al lavoro femminile, dalle detrazioni per i servizi di cura alla promozione del lavoro flessibile;
  5. assicurare il protagonismo dei giovani under 35, promuovendo la loro autonomia finanziaria con un sostegno per le spese universitarie e per l’affitto della prima casa.

Nell'esercizio delle deleghe previste, il Governo dovrà attenersi ai seguenti principi e criteri direttivi:

  • assicurare l’applicazione universale di benefici economici ai nuclei familiari con figli, secondo criteri di progressività basati sull'applicazione di indicatori della situazione economica equivalente (Isee), tenendo anche conto del numero dei figli a carico;
  • promuovere la parità di genere all'interno dei nuclei familiari, favorendo l’occupazione femminile, in particolare nelle regioni del Mezzogiorno, anche attraverso la predisposizione di modelli di lavoro volti ad armonizzare i tempi familiari di lavoro e incentivare il lavoro del secondo percettore di reddito;
  • affermare il valore sociale di attività educative e di apprendimento, anche non formale, dei figli, attraverso il riconoscimento di agevolazioni fiscali, esenzioni, deduzioni dall'imponibile o detrazioni dall'imposta sul reddito delle spese sostenute dalle famiglie o attraverso la messa a disposizione di un credito o di un contributo economico vincolato allo scopo;
  • prevedere l’introduzione di misure organizzative, di comunicazione e semplificazione che favoriscano l’accesso delle famiglie ai servizi offerti e la individuazione degli stessi.

Le principali scadenze temporali previste per l’adozione dei singoli provvedimenti attuativi sono:

  • entro 12 mesi dall'entrata in vigore della legge di delega, un decreto legislativo istitutivo dell’assegno universale recante il riordino e la semplificazione delle misure di sostegno economico per i figli a carico, nonché uno o più decreti legislativi per l’istituzione e il riordino delle misure di sostegno all'educazione dei figli;
  • entro 24 mesi dall'entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi di potenziamento, riordino, armonizzazione e rafforzamento della disciplina inerente i congedi parentali e di paternità, gli incentivi al lavoro femminile, le misure di sostegno alle famiglie per la formazione dei figli e per il conseguimento dell’autonomia finanziaria.

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