Accesso civico

L’accesso civico è un istituto introdotto dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, così come successivamente modificato ed integrato dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, che consente a tutti i cittadini di accedere, in maniera gratuita, a dati, documenti e informazioni delle pubbliche amministrazioni senza necessità di dimostrare un interesse legittimo (così come, invece, previsto dalla legge 7 agosto 1990, n. 241).

Si distingue in:

  1. accesso civico semplice, ovvero il diritto di richiedere alle amministrazioni documenti, informazioni o dati per i quali vige l’obbligo di pubblicazione, qualora questi non siano stati pubblicati, anche parzialmente, o aggiornati nella sezione “Amministrazione Trasparente” (Capo I bis del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33). L’istanza di accesso civico semplice va presentata al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, preferibilmente utilizzando il modulo presente nella sezione “Accesso civico” del sito internet istituzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri (direttiva del Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 6 dicembre 2017, art. 3);
  2. accesso civico generalizzato, ovvero il diritto di accedere a dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli sottoposti a obbligo di pubblicazione, ad esclusione di quelli rientranti nei casi previsti dall'articolo 5-bis del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33: con il diritto di accesso generalizzato, in un’ottica completamente diversa rispetto a quella che ispira la legge n. 241 del 1990, si vogliono favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e, allo stesso tempo, promuovere la partecipazione al dibattito pubblico. L’istanza di accesso civico generalizzato può essere presentata per via telematica all’Ufficio del Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che provvede all’inoltro alla struttura competente interessata. Alternativamente, l’istanza può essere presentata direttamente alla struttura competente (direttiva del Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 6 dicembre 2017, art. 5).

Per gli atti e le informazioni di competenza del Dipartimento per le politiche della famiglia, si può fare riferimento ai seguenti recapiti:

In caso di trasmissione dell’istanza tramite posta ordinaria o posta elettronica non certificata, si prega di allegare una copia del documento d’identità del richiedente.

In caso di trasmissione alla su indicata posta elettronica certificata (PEC) del Dipartimento, si ricorda che è necessario l’invio da una casella di posta elettronica certificata intestata al richiedente (se conforme a quanto previsto dall'articolo 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82): in tal caso, non è necessario allegare copia del documento d’identità.

Anche ove l’istanza sia sottoscritta con firma digitale, altro tipo di firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata (ai sensi dell’articolo 20 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82), non occorre presentare il documento d’identità.

Per ogni ulteriore informazione e per i possibili rimedi in caso di mancata risposta entro il termine di conclusione del procedimento o, in caso di rifiuto, anche parziale, dell’accesso, si può fare riferimento alla sezione “Accesso civico” del sito web istituzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

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