FAQ avviso "114 Emergenza infanzia"

Art. 4 – Requisiti di ammissibilità

Tutti gli enti pubblici e privati che dovrebbero costituire l'A.T.S. devono possedere i requisiti di cui alle lettere (a), (b), (c) e (d) dell'art. 4? O, al contrario, è sufficiente che li possegga l'ente capofila dell'A.T.S.?

Tutti gli enti pubblici e privati, raggruppati in strutture associative e non, devono possedere i requisiti di ammissibilità di cui alle lettere (a), (b), (c) e (d) dell’art. 4.
Tale condizione è d’obbligo in ragione del particolare ambito di tutela in cui impatta il numero pubblico “Emergenza infanzia 114”, e in modo da poter garantire, ai vari livelli di intervento, quella attitudine, sensibilità, preparazione e capacità tali da poter assolvere all’obiettivo del citato dispositivo e ai precisi compiti e azioni di cui all’art. 3 dell’avviso.

Art. 7 – Progetto tecnico-economico

Esistono dei massimali di spesa circa le voci di cui all'allegato 2?

No. Non sono previsti massimali di spesa circa le voci di cui all’allegato 2. Tuttavia, è bene ricordare che al soggetto individuato quale gestore del “114” è corrisposto un contributo massimo di euro 1 500 000 (unmilionecinquecentomila/00). A carico del soggetto individuato è posto l’onere finanziario eccedente, così come indicato dall’art. 4, comma (e) dell’avviso.
Si rammenta che la congruità complessiva del budget di spesa e l’equilibrio della distribuzione delle relative voci di costo verranno valutate dalla Commissione di valutazione di cui all’art. 10 dell’avviso.

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