Riposi giornalieri

Durante il primo anno di vita del bambino, la lavoratrice madre può fruire di due periodi di riposo di 1 ora, anche cumulabili nella giornata, con diritto di uscire dal luogo di lavoro, per provvedere alle esigenze del bambino. Ai sensi dell'art. 39 del Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151.


L'articolazione dei riposi giornalieri deve essere concordata tra la lavoratrice e il responsabile dell'ufficio, in mancanza di accordo sarà determinata dalla Direzione Provinciale del Lavoro, tenuto conto delle esigenze del neonato e dell'attività lavorativa. Nel caso in cui l'orario di lavoro giornaliero è, contrattualmente, inferiore alle 6 ore, il riposo è uno solo, mentre nel caso di parto plurimo è raddoppiato.

Le ore di assenza per riposi giornalieri non incidono in alcun modo sul rapporto di lavoro.

Agli effetti della retribuzione, le ore di assenza per riposi giornalieri sono considerate ore di lavoro ordinario. Non sono consentiti trattamenti economici sostitutivi della fruizione del diritto.

Il lavoratore padre usufruisce degli stessi diritti, in base all'art. 40 del Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151, nei seguenti casi:

  • nel caso in cui i figli siano affidati al solo padre;
  • in alternativa alla madre lavoratrice dipendente che non se ne avvalga;
  • nel caso in cui la madre non sia lavoratrice dipendente;
  • in caso di morte o di grave infermità della madre.

A tal proposito, la Sentenza n. 4293/2008 del Consiglio di Stato del 9 settembre 2008 ha ritenuto ammissibile la fruizione dei riposi giornalieri da parte del padre anche se la madre casalinga è "impegnata in attività che la distolgano dalla cura del neonato".

Dello stesso tenore sono la Lettera Circolare  B/2009 del 12/05/2009 e la Lettera Circolare C/2009 del 16/11/2009 diffuse dal Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali e la Circolare dell’Inps n. 112 del 15.10.2009 che introduce la possibilità per il padre di beneficiare di "permessi per la cura del figlio" anche quando la madre è casalinga. Il padre dipendente può quindi:

  • fruire dei riposi giornalieri, nei limiti di due ore o di un'ora al giorno, a seconda dell'orario giornaliero di lavoro, entro il primo anno di vita del bambino o entro il primo anno dall'ingresso in famiglia del minore adottato o affidato (artt. 39 e 45 del D. Lgs. 151/2001).
  • i riposi possono essere utilizzati a partire dal giorno successivo ai 3 mesi dopo il parto (ossia a partire dal giorno successivo alla fine del periodo di maternità riconosciuto per legge);
  • in caso di parto plurimo i riposi per il padre possono essere raddoppiati; il padre può usufruirne da subito, ma solo per le ore aggiuntive.

Le lavoratrici devono presentare la domanda esclusivamente al datore di lavoro, a eccezione delle categorie di lavoratrici aventi diritto al pagamento diretto da parte dell'INPS, che devono presentare la domanda anche alla sede INPS di appartenenza (lavoratrici agricole, dello spettacolo con contratto a termine o saltuarie, lavoratrici per le quali l'Istituto sta effettuando il pagamento diretto di cassa integrazione anche in deroga), mentre i lavoratori la devono presentare sia alla sede INPS di appartenenza che al proprio datore di lavoro.

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