Il lavoratore può chiedere, per una sola volta, in alternativa alla fruizione del congedo parentale oppure entro i limiti del congedo ancora spettante, la trasformazione del proprio rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale, purché la riduzione di orario non sia superiore al 50%.
Il datore di lavoro è tenuto a dar corso alla trasformazione entro quindici giorni dalla richiesta.
La trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale è ammessa su accordo delle parti risultante da atto scritto.