La decontribuzione per le lavoratrici madri, con la pubblicazione della circolare applicativa, è operativa l’agevolazione introdotta con la legge di bilancio 2024
Con la circolare n. 27 del 31/01/2024 l’Inps ha dato istruzioni operative per l’applicazione della nuova norma prevista dall’articolo 1, commi da 180 a 182, della legge 30 dicembre 2023, n.213, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026”.
La norma ha introdotto, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026, un esonero del 100 per cento della quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico delle lavoratrici madri di tre o più figli, con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, fino al mese di compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo.
Il medesimo esonero è riconosciuto, in via sperimentale, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, anche alle lavoratrici madri di due figli, con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, fino al mese del compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo.
L’esonero contributivo è rivolto a tutti i rapporti di lavoro dipendente a tempo indeterminato, sia instaurati che instaurandi nel periodo di vigenza dell’esonero, dei settori pubblico e privato, ivi compreso il settore agricolo, con la sola esclusione dei rapporti di lavoro domestico, in riferimento alle lavoratrici madri di tre o più figli. Per la sola annualità del 2024, in via sperimentale, l’esonero contributivo è esteso alle lavoratrici madri di due figli.
La misura agevolativa si sostanzia in un abbattimento totale della contribuzione previdenziale dovuta dalla lavoratrice, nel limite massimo di 3.000 euro annui, da riparametrare su base mensile. Poiché l’esonero in questione trova applicazione esclusivamente con riferimento alla quota di contribuzione a carico della lavoratrice madre, la misura non rientra nella nozione di aiuto di Stato, trattandosi di un’agevolazione fruita da persone fisiche non riconducibili alla definizione comunitaria di impresa e, pertanto, insuscettibile di incidere sulla concorrenza.
Lavoratrici che possono accedere all’esonero
Possono tutte le lavoratrici madri, madri di tre figli o più figli, di cui il più piccolo abbia un’età inferiore a 18 anni, dipendenti di datori di lavoro sia pubblici che privati, anche non imprenditori, ivi compresi quelli appartenenti al settore agricolo, con l’esclusione dei soli rapporti di lavoro domestico.
La realizzazione del requisito si intende soddisfatta al momento della nascita del terzo figlio (o successivo) e la verifica dello stesso requisito si cristallizza alla data della nascita del terzo figlio (o successivo).
Parimenti, l’esonero spetta in favore delle lavoratrici che, nel periodo ricompreso dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, risultino essere madri di due figli, di cui il più piccolo abbia un’età inferiore a 10 anni.
Per identità di ratio, il requisito dell’essere madre di due figli si intende perfezionato al momento della nascita del secondo figlio e si cristallizza con riferimento a tale data.
L’esonero contributivo riguarda tutti i rapporti di lavoro dipendente a tempo indeterminato dei settori pubblico e privato, incluso il settore agricolo, compresi i casi di regime di part-time, con l’esclusione dei rapporti di lavoro domestico.
Rientrano nell’ambito di applicazione della misura anche i rapporti di apprendistato, in quanto tale rapporto, come previsto dall’articolo 41, comma 1, del decreto legislativo n. 81/2015, deve considerarsi un contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e alla occupazione dei giovani.
Qualora un rapporto di lavoro a tempo determinato venga convertito a tempo indeterminato, l’esonero può trovare legittima applicazione a decorrere dal mese di trasformazione a tempo indeterminato.
La misura è, inoltre, applicabile ai rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato instaurati in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro ai sensi della legge 3 aprile 2001, n. 142.
Considerata, infine, la sostanziale equiparazione dell’assunzione a scopo di somministrazione ai rapporti di lavoro subordinato, da ultimo, affermata con il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, l’esonero contributivo in esame spetta anche per i rapporti di lavoro a tempo indeterminato a scopo di somministrazione.
La misura dell’esonero
L’esonero è pari, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, al 100% della contribuzione previdenziale a carico della lavoratrice, nel limite massimo di 3.000 euro annui, da riparametrare e applicare su base mensile.
La soglia massima di esonero della contribuzione dovuta dalla lavoratrice, riferita al periodo di paga mensile è, pertanto, pari a 250 euro (€ 3.000/12) e, per i rapporti di lavoro instaurati o risolti nel corso del mese, detta soglia va riproporzionata assumendo a riferimento la misura di 8,06 euro (€ 250/31) per ogni giorno di fruizione dell’esonero contributivo. Tali soglie massime devono ritenersi valide anche nelle ipotesi di rapporti di lavoro part-time, per le quali, pertanto, non è richiesta una riparametrazione dell’ammontare dell’esonero spettante. Nelle suddette ipotesi, resta ferma la possibilità per la medesima lavoratrice titolare di più rapporti di lavoro di avvalersi dell’esonero per ciascun rapporto.
Per quanto riguarda il termine di applicazione delle misure, queste cessano al verificarsi della prima delle due scadenze individuate dalla norma. Nello specifico:
- l’esonero di cui all’articolo 1, comma 180, cessa di avere applicazione alla data del 31 dicembre 2026 o nel mese di compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo, qualora tale evento si realizzi prima della scadenza prevista del 31 dicembre 2026;
- l’esonero di cui all’articolo 1, comma 181, cessa di avere applicazione alla data del 31 dicembre 2024 o nel mese di compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo, qualora tale evento si realizzi prima della scadenza prevista del 31 dicembre 2024.
La misura agevolativa si applica sulla quota dei contributi a carico della lavoratrice madre, in relazione a tutti i rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato dei settori pubblico e privato, sia instaurati che instaurandi, a esclusione dei rapporti di lavoro domestico, a condizione che, nel periodo dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026:
- la lavoratrice sia madre di tre o più figli;
- il figlio più piccolo abbia un’età inferiore a 18 anni (da intendersi come 17 anni e 364 giorni).
Per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, l’esonero trova applicazione anche in favore delle lavoratrici madri di due figli, a condizione che il figlio più piccolo abbia un’età inferiore a 10 anni (da intendersi come 9 anni e 364 giorni).
Il diritto alla fruizione dell’agevolazione, inoltre, sostanziandosi in una riduzione contributiva per la lavoratrice, non comporta benefici in capo al datore di lavoro.
Coordinamento con altre agevolazioni
L’esonero contributivo, pari al 100% della quota di contribuzione a carico della lavoratrice madre, nel limite massimo di 3.000 euro annui, da riparametrare su base mensile, risulta cumulabile con gli esoneri riguardanti la contribuzione dovuta dal datore di lavoro, previsti a legislazione vigente.
Con particolare riferimento all’eventuale regime di cumulo con altre riduzioni sulla quota contributiva a carico del lavoratore, si precisa ulteriormente che l’esonero di cui all’articolo 1, commi 180 e 181, della legge di Bilancio 2024, risulta strutturalmente alternativo all’esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti (quota IVS) a carico del lavoratore previsto dall’articolo 1, comma 15, della medesima legge.
Come funziona l’operatività della agevolazione
Le lavoratrici pubbliche e private titolari di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato possono comunicare al loro datore di lavoro la volontà di avvalersi dell’esonero, rendendo noti al medesimo datore di lavoro il numero dei figli e i codici fiscali di due o tre figli. I datori di lavoro possono, conseguentemente, esporre nelle denunce retributive l’esonero spettante alla lavoratrice secondo le indicazioni riportate nella circolare n. 27 dell’Inps.
Qualora la lavoratrice volesse comunicare direttamente all’Inps le informazioni relative ai codici fiscali dei figli, tale possibilità è consentita mediante predisposizione di un apposito applicativo che la lavoratrice può compilare inserendo i codici fiscali dei figli. Sarà dato atto della disponibilità di tale applicativo sul portale istituzionale www.inps.it. con pubblicazione di apposito messaggio. La mancata comunicazione dei codici fiscali dei figli da parte del datore di lavoro nelle denunce o, in via alternativa, da parte della lavoratrice mediante utilizzo dell’apposito applicativo, comporta la revoca del beneficio.
Alcuni esempi di applicazione dell’agevolazione
- la lavoratrice, alla data del 1° gennaio 2024, è madre di tre figli. L’esonero trova applicazione a partire dal 1° gennaio 2024. Il figlio più piccolo compie il diciottesimo anno di età il 19 ottobre 2025. L’applicazione dell’esonero contributivo termina nel mese di ottobre 2025;
- la lavoratrice, alla data del 1° gennaio 2024, è madre di due figli. L’esonero trova applicazione a partire dal 1° gennaio 2024. Il figlio più piccolo compie il decimo anno di età il 18 luglio 2024. L’applicazione dell’esonero contributivo termina nel mese di luglio 2024;
- la lavoratrice, alla data del 1° gennaio 2024, è madre di un figlio ed è in corso la gravidanza del secondo figlio. La nascita del secondo figlio avviene l’11 giugno 2024. L’esonero trova applicazione a partire dal 1° giugno 2024 al 31 dicembre 2024;
- la lavoratrice, alla data del 1° agosto 2024, è madre di due figli, ed è in corso la gravidanza del terzo figlio. La nascita del terzo figlio avviene in data 2 marzo 2025. Fino al 31 dicembre 2024 si applica l’esonero di cui all’articolo 1, comma 181, della legge di Bilancio 2024. Dal 1° gennaio 2025 al 28 febbraio 2025 non si applica alcuna riduzione contributiva. A partire dal 1° marzo 2025 e fino al 31 dicembre 2026 si applica l’esonero di cui all’articolo 1, comma 180, della legge di Bilancio 2024;
- la lavoratrice, alla data del 1° gennaio 2024, è madre di tre figli, tutti di età superiore ai 18 anni. Non spetta alcuna riduzione contributiva.
I casi esemplificativi si riferiscono a ipotesi in cui il rapporto di lavoro a tempo indeterminato sia in corso alle date indicate. Qualora il rapporto di lavoro a tempo indeterminato venga instaurato successivamente alla realizzazione dello status di madre con due o tre figli, l’esonero in trattazione, in presenza dei requisiti legittimanti, troverà applicazione a partire dalla data di decorrenza del rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
Pertanto, nelle ipotesi in cui la nascita del secondo figlio avvenga l’11 giugno 2024 e il rapporto di lavoro dipendente venga instaurato a decorrere dal 1° settembre 2024, l’esonero di trova applicazione a partire dal 1° settembre 2024 e fino al 31 dicembre 2024. Tenuto conto della parificazione tra la filiazione naturale e gli istituti dell’adozione e dell’affidamento operata dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (c.d. Testo unico della maternità e della paternità), ai fini dell’applicazione della disciplina, a tutela e sostegno della maternità e della paternità, deve ritenersi che la riduzione contributiva in esame spetti anche alle lavoratrici che hanno bambini in adozione o in affidamento.
Fonte: circolare Inps n. 27 del 31 gennaio 2024