Congedo obbligatorio di paternità

12 febbraio 2018

Si segnala che, per l’anno 2018, il padre lavoratore dipendente ha diritto a quattro giorni di congedo obbligatorio, da fruire entro i cinque mesi dalla nascita del figlio o dall’ingresso in famiglia o in Italia (in caso di adozione/affidamento nazionale o internazionale) del minore, che possono essere goduti anche in via non continuativa (Legge n. 232 del 2016, articolo 1, comma 354).

Si comunica, inoltre, che per l'anno 2018 è prevista la possibilità per il padre lavoratore dipendente di fruire di un ulteriore giorno di congedo facoltativo, previo accordo con la madre e in sua sostituzione, in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest'ultima.

Tali diritti non possono essere sottoposti a valutazioni discrezionali da parte del datore di lavoro.

Per quanto riguarda le modalità di presentazione della domanda si richiama quanto già precisato nella circolare  INPS n.40 del 14 marzo 2013, in merito al fatto che sono tenuti a presentare domanda all’Istituto solamente i lavoratori per i quali il pagamento delle indennità è erogato direttamente dall’INPS, mentre tutti i lavoratori, per i quali le indennità sono anticipate dal datore di lavoro, devono  comunicare in forma scritta al proprio datore di lavoro la fruizione dei congedi di cui trattasi, senza necessità di presentare domanda all’Istituto.

In questi casi, infatti, i datori di lavoro comunicano all'INPS le giornate di congedo fruite, attraverso il flusso Uniemens, secondo le disposizioni fornite con messaggio Hermes n.6499 del 18 aprile 2013.

 Ai fini dell’esercizio di tali diritti non sono necessarie ulteriori indicazioni da parte dell’INPS né provvedimenti da parte del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali.

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