Messaggio 12 luglio 2021, n. 2

12 luglio 2021

Finanziamento dello Stato in favore dei comuni per il potenziamento dei centri estivi diurni, dei servizi socioeducativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa, ai sensi dell’articolo 63, commi da 1 a 4, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73.

Al fine di sostenere le famiglie anche mediante l'offerta di opportunità educative rivolte ai figli, il Dipartimento per le politiche della famiglia, le regioni, l'Anci e l'Upi, hanno ripartito la somma di 135 milioni di euro del Fondo per le politiche della famiglia per l’anno 2021, risorse assegnate al Fondo dall'articolo 63, commi da 1 a 4, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73.

La norma è attualmente in fase di conversione.

La proposta di riparto delle suddette risorse ha ottenuto l’intesa in Conferenza unificata il 24 giugno 2021 (repertorio atti n. 68/CU) e conseguentemente è stato adottato il decreto del Ministro per le pari opportunità e la famiglia 24 giugno 2021, attualmente in fase di registrazione presso i competenti organi di controllo (aggiornamento: il decreto è stato registrato dalla Corte dei conti il 20 luglio 2021).

Le risorse saranno destinate direttamente ai 7.146 comuni beneficiari (circa il 95 per cento dei comuni italiani). Sono esclusi dal finanziamento i comuni che hanno espressamente manifestato di non voler avvalersi del finanziamento (articolo 2, comma 1 del decreto ministeriale di riparto).

A fronte dei numerosi quesiti posti dai comuni circa le modalità di spesa delle risorse ad essi destinate – l’utilizzo delle quali sarà monitorato dal Dipartimento per le politiche della famiglia sulla base della documentazione fornita da ciascun comune come previsto dall'articolo 2, comma 7, del citato decreto 24 giugno 2021 – si ritiene opportuno fornire alcune indicazioni operative, in analogia a quanto avvenuto lo scorso anno.

In primo luogo, si evidenzia che, dai numerosi quesiti posti al Dipartimento, formalmente e per le vie brevi, da parte degli enti territoriali coinvolti, emerge un mutato quadro di contesto rispetto a quello dello scorso anno, che testimonia l’avvenuto consolidamento in molte realtà territoriali dell’offerta delle iniziative che propongono opportunità educative per i minori - anche grazie al superamento delle criticità post-emergenziali dovuto all’iniziativa realizzata nel 2020 -. A ciò corrisponde per contro una crescente domanda da parte delle famiglie, che tuttavia non può essere integralmente soddisfatta, proprio per i nuclei familiari più vulnerabili, a causa dei costi posti a carico degli stessi.

Da qui la necessità di un corrispondente mutamento di approccio, volto ad intendere la nozione di “potenziamento” dei servizi nuovamente utilizzata dalla norma in un’accezione necessariamente diversa, in quanto doverosamente rispondente alle diverse istanze delle famiglie. Laddove, cioè, l’originario obiettivo di perequazione dell’offerta territoriale è stato raggiunto attraverso il contributo delle risorse nazionali, non vi è più ragione di non assecondare anche iniziative volte a fornire direttamente sostegno economico alle famiglie per accedere ai servizi, in quanto comunque volte ad intensificare e quindi “potenziare” i fruitori degli stessi.

Melius re perpensa, pertanto, diversamente che in passato, si ritiene che tra le finalità di utilizzo delle risorse finanziarie assegnate siano da includere anche gli eventuali contributi economici che i comuni intendano offrire a favore delle famiglie per l’accesso al servizio, non ravvisandosi, a contesto mutato, e in ragione di ridetto mutamento, ostacoli terminologici o formali nella immutata formulazione della norma, tale essendo peraltro la finalità evolutiva sottesa alla scelta del Ministero al momento della reiterata proposta legislativa.

Anche in considerazione della logica di contesto pocanzi descritta, si elencano di seguito, a titolo meramente esemplificativo, alcune modalità di utilizzo delle risorse relativamente al finanziamento 2021. In particolare, si precisa che i comuni beneficiari del finanziamento possono:

  1. acquistare beni e servizi, direttamente o tramite una procedura di appalto prevista dalla normativa vigente in materia di appalti pubblici, con funzione strumentale rispetto agli interventi da realizzare per il potenziamento delle attività (es. strutture mobili per ospitare le attività all’aria aperta per i bambini, servizi di sanificazione degli spazi, utilizzazione di personale aggiuntivo, acquisizione di strumenti, mezzi, servizi per la ristorazione);
  2. sottoscrivere atti, quali protocolli, intese, convenzioni o contratti, secondo la normativa vigente, con altri enti pubblici e privati (ad esempio altri comuni, ed enti più dettagliatamente indicati dal decreto di riparto, quali servizi educativi per l’infanzia e scuole dell’infanzia paritari, scuole paritarie di ogni ordine e grado, enti del terzo settore, imprese sociali ed enti ecclesiastici e di culto dotati di personalità giuridica), finalizzati a disciplinare la collaborazione, anche sotto il profilo economico o l'affidamento in gestione, per la realizzazione degli interventi previsti dalla legge;
  3. realizzare interventi di costruzione, ristrutturazione o riorganizzazione di strutture e spazi dedicati a ospitare i bambini per le attività;
  4. elargire contributi economici, anche sotto forma di rimborso, di cui possono beneficiare direttamente le famiglie con figli minori che frequentano le attività organizzate dai centri estivi, dai servizi socioeducativi territoriali e dai centri con funzione educativa e ricreativa.

In secondo luogo, si ritiene opportuno evidenziare che, rispetto all’anno 2020, per l’anno 2021 è stata ampliata la platea della popolazione beneficiaria delle attività oggetto di potenziamento da parte dei comuni. In particolare, mentre nel 2020 era stata indicata la fascia di età 3-14 e poi, in fase di conversione della norma in legge, la fascia di età 0-16, nel 2021 la popolazione beneficiaria è quella minorenne (età 0-17) (articolo 63, comma 1).

Contatti

Per maggiori informazioni e quesiti, è possibile contattare la Segreteria tecnica del Capo del Dipartimento.

Telefono:
(+39) 06 6779 6940

E-mail:
dipofam.centriestivi@governo.it

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