Retribuzione ed aspetti contributivi

Entro i 6 anni di vita del bambino oppure dall’ingresso in famiglia del minore adottato o affidato, il genitore, lavoratore o lavoratrice dipendente, ha diritto all’indennità di congedo parentale pari al 30% della retribuzione media giornaliera, per un massimo di 6 mesi (complessivo tra i genitori), a prescindere dal reddito del genitore richiedente. 

Sono fatte salve le previsioni della contrattazione collettiva nazionale, territoriale ed aziendale, che potrebbero essere più favorevoli. 

Oltre i 6 mesi e fino all'8° anno di vita del bambino oppure dall’ingresso in famiglia del minore adottato o affidato, il genitore, lavoratore o lavoratrice dipendente, ha diritto all’indennità di congedo parentale pari al 30% della retribuzione media giornaliera, a condizione che il reddito individuale del genitore richiedente sia inferiore a 2,5 volte l'importo del trattamento minimo di pensione previsto per l'anno nel quale viene presentata la domanda. 

Dagli 8 anni ai 12 anni di vita del bambino oppure dagli 8 anni ai 12 anni dall’ingresso in famiglia del minore adottato o affidato, i periodi di congedo parentale fruiti non sono in alcun caso indennizzati.  

Alcuni Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro prevedono che il primo mese di congedo parentale sia retribuito al 100%; a tal proposito, si consiglia di prendere visione del proprio contratto. 

I periodi di congedo parentale sono computati nell'anzianità di servizio, esclusi gli effetti relativi alle ferie e alla tredicesima mensilità. 

 

FONTI: 

  • Decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80, “Misure per la conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro, in attuazione dell'articolo 1, commi 8 e 9, della legge 10 dicembre 2014, n. 183”, G.U. Serie Generale n. 144 del 24/06/2015; Link: https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2015/06/24/15G00094/sg

 

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