Normativa

La normativa principale di riferimento sui congedi parentali è rinvenibile nel decreto legislativo del 26 marzo 2001, n. 151 e successive modifiche ed integrazioni, recante “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53”, nonché nelle leggi di bilancio, nei decreti attuativi e nelle circolari dell’INPS che hanno fatto seguito alle più recenti riforme in materia. Altri strumenti di conciliazione, come ad esempio la banca delle ore, sono rinvenibili nei CCNL (Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro).

In questa pagina si offre una panoramica delle principali norme sui congedi parentali e su altre disposizioni attinenti alla conciliazione famiglia-lavoro, l’organizzazione del tempo e le modalità di lavoro.

  • Legge 30 dicembre 1971, n. 1204, Tutela delle lavoratrici madri. Il provvedimento abrogato dal d.lgs. 26 marzo 2001, n.151 – merita comunque di essere menzionato perché è la norma cardine di una legislazione come quella italiana, fortemente orientata alla tutela della maternità, risalente agli anni ’70. La norma è poi trasfusa nel T.U. 151/2001 sopra citato.
  • Legge 5 febbraio 1992, n. 104 e s.m.i, recante “Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”.
  • Legge 8 marzo 2000, n. 53, recante “Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città”, modificata dalla Legge 19 giugno 2009. n. 69.
  • Decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 e successive modifiche ed integrazioni, recante “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della Legge 8 marzo 2000, n. 53. E’ la norma principale di riferimento sui congedi di maternità e parentali. Rivolto in origine ai soli lavoratori dipendenti, il d.lgs. ha subito diverse modificazioni, da ultimo nel 2015 con il lgs. 80/2015, che gradualmente hanno esteso le tutele previste per i lavoratori subordinati anche a quelli autonomi, agli iscritti alla Gestione separata dell’INPS e ai liberi professionisti.
  • Decreto legislativo 23 aprile 2003, n. 115 recante “Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151”, estende, tra l’altro, il diritto al congedo parentale e alla tutela previdenziale alle lavoratrici autonome, limitatamente ad un periodo di tre mesi, entro il primo anno di vita del bambino.
  • Art. 1, comma 788, della legge 296/2006 (Legge finanziaria per il 2007). Alle madri e ai padri, anche adottivi o affidatari, lavoratori a progetto e categorie assimilate (collaboratori coordinati e continuativi presso la P.A. e titolari di assegno di ricerca) iscritti alla Gestione separata, tenuti al versamento della contribuzione maggiorata dello 0,5% e, per i periodi successivi al 7.11.2007, dello 0,72%, spetta una indennità per congedo parentale per ogni figlio nato o entrato in famiglia dal 1.1.2007 per un periodo massimo di 3 mesi, anche frazionabile, entro il primo anno di vita del bambino. Il congedo parentale spetta solo se tali lavoratori non risultano iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie e se non pensionati.
  • Decreto del Ministro del Lavoro del 12 luglio 2007. Il decreto stabilisce che il divieto di adibire le donne al lavoro per i periodi di cui all’art. 16 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (“maternità”), è esteso ai committenti di lavoratrici a progetto e categorie assimilate iscritte alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, di seguito definita «Gestione separata», nonché agli associanti in partecipazione, a tutela delle associate in partecipazione iscritte alla gestione medesima. Il decreto, altre sì, estende la disciplina relativa al congedo e all'indennità di maternità anche alle lavoratrici iscritte alla Gestione separata dell’INPS. L'indennità spetta alle lavoratrici in favore delle quali, nei dodici mesi precedenti l'inizio del periodo indennizzabile, risultino attribuite almeno tre mensilità della contribuzione. Inoltre, nel caso in cui le stesse lavoratrici abbiano adottato o avuto in affidamento pre-adottivo un minore, hanno diritto all'indennità di maternità per un periodo di 5 mesi.
  • Decreto legislativo del 18 luglio 2011, n. 119 “Attuazione dell'articolo 23 della legge 4 novembre 2010, n. 183, recante delega al Governo per il riordino della normativa in materia di congedi, aspettative e permessi” Il decreto ha, tra l’altro, profondamente rivisto la disciplina dei congedi retribuiti di due anni per accudire persona convivente con grave disabilità, in particolare per quanto riguarda gli aventi diritto.
  • Decreto-legge 201/2011, (c.d. “Salva Italia”), convertito con la Legge 241/2011. Ai liberi professionisti iscritti alla Gestione separata, dal 1° gennaio 2012, spetta il congedo parentale. Il requisito retributivo è lo stesso previsto per il diritto all'indennità di maternità: almeno tre mensilità di contribuzione piena (contributo minimo di 354,75 euro al mese) nei 12 mesi precedenti al congedo. Il rapporto di lavoro deve essere in corso al momento del congedo e la madre o il padre devono effettivamente astenersi dalla prestazione professionale.
  • L’articolo 4, comma 24, lettera a) della legge 28 giugno 2012, n.92 istituisce in via sperimentale per gli anni 2013-2015 un congedo obbligatorio (di un giorno) e un congedo facoltativo alternativo al congedo di maternità (di due giorni) per il padre lavoratore dipendente, anche adottivo e affidatario, da fruirsi entro e non oltre il quinto mese di vita del figlio. Il papà può fruire dei due giorni di astensione facoltativa previo accordo con la madre che si vede ridurre di due giorni il proprio periodo di astensione obbligatoria (o congedo di maternità). La stessa legge prevede, anche, che la madre possa optare per un voucher mensile in alternativa al congedo parentale. Il voucher è corrisposto per massimo 6 mesi e copre servizi di babysitting o di asilo nido. Per le modalità di attuazione relative ai congedi si vedano il Decreto del Ministero del lavoro del 22 dicembre 2012 e la successiva Circolare dell’INPS n. 40 del 14 marzo 2013.
  • Decreto Interministeriale 28 ottobre 2014, stabilisce i criteri di accesso e le modalità di utilizzo delle misure di cui all'articolo 4, comma 24, lettera b) della Legge 28 giugno 2012, n. 92, per i voucher babysitter alternativi al congedo parentale (su citati). Il decreto aumenta il valore del voucher stesso e lo estende anche alle lavoratrici del pubblico che prima ne erano escluse.
  • Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 80 recante “Misure per la conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro, in attuazione dell'articolo 1, commi 8 e 9, della Legge 10 dicembre 2014, n. 183”. Innalza, dagli 8 ai 12 anni di vita della prole, il periodo in cui sono fruibili i congedi parentali e, dai 3 ai 6 anni, il periodo per la c.d. “malattia bimbo”. Prevede, infine, la possibilità per il lavoratore di chiedere per una sola volta la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale, al posto del congedo parentale o entro i limiti del congedo ancora spettante. La riduzione dell'orario non deve però superare il 50%.
  • Legge 124/2015 recante “Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”. L’art. 14, in particolare, prevede una serie di misure per la conciliazione vita-lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni. In particolare, si favorisce il ricorso al part time orizzontale e verticale e al telelavoro; la sperimentazione di forme di co-working e smart working; la stipula di convenzioni con asili nido e servizi di supporto alla genitorialità, aperti durante i periodi di chiusura scolastica.
  • Legge 22 maggio 2017, n. 81 recante “Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato”. La c.d. Legge sul lavoro autonomo e lavoro agile (o smart working) tutela, da un lato, il lavoro autonomo non imprenditoriale introducendo nuove tutele in capo ai lavoratori autonomi e parasubordinati anche sotto il profilo della maternità e della paternità, dall'altro, introduce nell'ordinamento una nuova, più elastica modalità di lavoro, definita "lavoro agile". Lo smart woking è inteso non come una nuova tipologia contrattuale, bensì come una modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato che, sfruttando le tecnologie digitali, consente agli operatori del settore pubblico come di quello privato di conciliare vita e lavoro, lavorando da remoto e con maggiore flessibilità, agevolando anche la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro.
  • Legge 20 maggio 2016, n. 76 "Unioni civili e convivenze di fatto”.
  • Legge 11 Dicembre 2016, n. 232 (Legge di Bilancio per il 2017), art. 1 commi 348-357. Il congedo obbligatorio di paternità per il lavoratore dipendente (già previsto in via sperimentale per gli anni 2013 – 2015 dalla c.d. “Riforma Fornero” e prorogato per il 2016 dalla Legge di stabilità n. 208 del 2015) è confermato per il 2017 e per il 2018. l giorni di congedo obbligatorio sono 2 per l’anno 2017 (analogamente a quanto già disposto per il 2016) e raddoppiano a 4 per l’anno 2018, fruibili anche in via non continuativa. La Legge proroga anche il congedo facoltativo introdotto dalla legge 92/2012, stabilendo il diritto dei papà di fruire, previo accordo con la madre e in sua sostituzione, con riguardo all’astensione obbligatoria, di un giorno di astensione dal lavoro (per l’attuazione si veda il Decreto attuativo del Ministero del lavoro del 22 dicembre 2012 e la successiva Circolare dell’INPS n. 40 del 14 marzo 2013).
  • Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 giugno 2017, n. 3. Indirizzi per l'attuazione dei commi 1 e 2 dell'articolo 14 della Legge 7 agosto 2015, n. 124 e linee guida contenenti regole inerenti all'organizzazione del lavoro finalizzate a promuovere la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro dei dipendenti.

CIRCOLARI INPS

  • INPS 17 luglio 2015 n. 139 sul trattamento economico durante il congedo parentale.
  • INPS 18 agosto 2015 n. 152 “Fruizione del congedo parentale in modalità oraria. Decreto legislativo n. 80 del 15 giugno 2015 in attuazione dell’art. 1, commi 8 e 9 della Legge delega n. 183 del 2014 (Jobs Act)”.”.
  • INPS 27 febbraio 2017 n. 38 "Unioni civili e convivenze di fatto. Legge 20 maggio 2016, n. 76 e Sentenza della Corte Costituzionale n. 213 del 5 luglio 2016. Effetti sulla concessione dei permessi ex lege n. 104/92 e del congedo straordinario ex art. 42, comma 5 D. Lgs.151/2001 ai lavoratori dipendenti del settore privato".

FONTI EUROPEE

  • Risoluzione del Parlamento europeo del 13 settembre 2016 “Creating labour market conditions favourable for work-life balance”. Prevede che la conciliazione tra vita professionale, privata e familiare debba essere garantita quale diritto fondamentale di tutti, nello spirito della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, con misure che siano disponibili a ogni individuo, non solo alle giovani madri, ai padri o a chi fornisce assistenza. La disposizione promuove l'introduzione di un quadro per garantire che tale diritto rappresenti un obiettivo fondamentale dei sistemi sociali e invita l'UE e gli Stati membri a promuovere, sia nel settore pubblico che privato, modelli di welfare aziendale che rispettino il diritto all'equilibrio tra vita professionale e vita privata. Infine, la stessa risoluzione prevede che tale diritto sia integrato in tutte le iniziative dell'UE che possano avere un impatto diretto o indiretto su tale tema.
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