Il congedo parentale è il diritto ad un periodo di 10 mesi di astensione dal lavoro spettante sia alla madre sia al padre lavoratori, da ripartire tra i due genitori e da fruire nei primi 12 anni di vita del bambino.
In particolare, l'art. 32 del Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151, prevede che ciascun genitore lavoratore dipendente possa assentarsi dal lavoro per un periodo di 6 mesi, anche frazionabile, nei primi 12 anni di vita del bambino.
Il congedo parentale spetta al genitore richiedente anche qualora l’altro genitore non ne abbia diritto. Se il rapporto di lavoro cessa all'inizio o durante il periodo di congedo, il diritto al congedo stesso viene meno dalla data di interruzione del lavoro.
Se la richiesta è della madre:
- ne ha diritto per un periodo continuativo o frazionato non superiore a 6 mesi, trascorso il periodo di astensione obbligatoria (“maternità”);
- se è l'unico genitore il congedo si estende fino a 10 mesi.
Se la richiesta è del padre:
- ne ha diritto dal momento della nascita del figlio per un periodo continuativo o frazionato non superiore a 6 mesi;
- il limite si estende però fino a 7 mesi nel caso in cui il padre lavoratore eserciti il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo (continuativo o frazionato) non inferiore a 3 mesi.
In questo secondo caso, quindi, il limite complessivo dei congedi parentali dei genitori è elevato a 11 mesi.
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Il congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente privato (articolo 1, comma 278, legge 145/2018) è aumentato a 5 giorni ed è fruibile entro 5 mesi dalla nascita o dall'adozione del minore. È inoltre prevista la possibilità per il padre di astenersi per un ulteriore giorno, in accordo con la madre e in sostituzione della stessa, in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest'ultima.
Anche in caso di adozione nazionale e internazionale, o di affidamento, i genitori possono utilizzare il congedo parentale. Quest’ultimo può essere fruito dai genitori adottivi e affidatari, qualunque sia l'età del minore, entro 12 anni dal suo ingresso in famiglia, e comunque non oltre il raggiungimento della maggiore età.