Come fruirne

La contrattazione collettiva di settore stabilisce le modalità di fruizione del congedo anche su base oraria. In caso di mancata regolamentazione da parte della contrattazione collettiva, anche di livello aziendale, ciascun genitore può comunque scegliere tra la fruizione giornaliera e quella oraria. 

L’Art. 32, comma 1-ter del Jobs Act prevede, nello specifico, che la fruizione del congedo parentale su base oraria sia consentito in misura pari alla metà dell'orario medio giornaliero nei periodi di paga quadrisettimanale o mensile immediatamente precedente a quello nel corso del quale inizia il congedo parentale. 

È esclusa la cumulabilità della fruizione oraria del congedo parentale con altre tipologie di permessi o riposi di cui al Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151. 

 

FONTI: 

 

  • Decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, “Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183”, G.U. Serie Generale n. 144 del 24/06/2015. Link: https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2015/06/24/15G00095/sg
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