POSSONO RICHIEDERE UN MESE DI CONGEDO INDENNIZZATO ALL’80% DELLA RETRIBUZIONE:
- Lavoratori e lavoratrici dipendenti del settore privato.
- Lavoratori e lavoratrici dipendenti del settore pubblico.
Ad esser indennizzato all’80% della retribuzione è un solo mese per entrambi i genitori, che può essere fruito da un genitore soltanto o in modalità ripartita tra gli stessi.
Si precisa che la fruizione “alternata” non preclude la possibilità di fruirne nei medesimi giorni e per lo stesso figlio.
Il mese di congedo indennizzato all’80% della retribuzione interessa solamente i genitori lavoratori che terminino il congedo di maternità o, alternativamente, di paternità successivamente al 31/12/2022, con conseguente esclusione dei genitori lavoratori che abbiano concluso la fruizione di tale congedo al 31/12/2022.
NB: Essendo il mese di congedo indennizzato all’80% della retribuzione rivolto esclusivamente a lavoratori e lavoratrici dipendenti, se il padre è lavoratore dipendente e la madre no, rileva esclusivamente il termine finale del congedo di paternità.
Inoltre, il diritto ad un mese di congedo indennizzato all’80% della retribuzione spetta anche ove uno dei due genitori fruisca di almeno un giorno di congedo di maternità o di congedo di paternità obbligatorio oppure di congedo di paternità alternativo nell’anno 2023.
L’indennità all’80% della retribuzione spetta solamente ai lavoratori dipendenti del settore pubblico o privato. Pertanto, ove solo uno dei genitori sia lavoratore dipendente, il mese di congedo parentale indennizzato all’80% della retribuzione spetterà solamente a tale genitore.
L’indennità all’80% della retribuzione spetta anche ai genitori adottivi e/o affidatari o collocatari di minori.
POSSONO RICHIEDERE IL CONGEDO PARENTALE PARI A 3 MESI:
- lavoratori e lavoratrici autonomi.
Il congedo parentale spetta ai genitori lavoratori autonomi a condizione che abbiano effettuato il versamento dei contributi riferiti al mese (o frazione del mese) precedente quello in cui inizia il congedo e che durante il periodo congedo vi sia effettiva astensione dall’attività lavorativa.
Il congedo parentale consta di 3 mesi per ogni figlio. L’indennità può essere fruita entro il primo anno di vita del minore (o dal suo ingresso in famiglia) ed è prevista nella misura del 30% della retribuzione convenzionale giornaliera prevista su base annuale dalle leggi di categoria lavorativa.
La possibilità di fruizione del congedo decorre:
– per la madre, dalla fine del periodo indennizzabile di maternità;
– per il padre, dalla nascita del minore (o dall’ingresso in famiglia dello stesso).
- lavoratori e lavoratrici iscritti alla gestione separata (lavoratori a progetto e categorie assimilate).
Il congedo spetta solo se risulti accreditata almeno una mensilità di contribuzione con aliquota piena nei 12 mesi precedenti l’inizio del periodo di congedo parentale richiesto.
In mancanza di tale requisito, tuttavia, l’indennità può essere fruita se il richiedente aveva titolo all’indennità di maternità o paternità, a prescindere dal fatto che ne abbia fruito o meno, purché il congedo parentale sia fruito entro il primo anno di vita del minore (o dal suo ingresso nella famiglia).
Il congedo, per come di seguito descritto, può essere fruito entro i 12 anni di vita (o dall’ingresso in famiglia) del minore.
Ogni genitore ha diritto a 3 mesi di congedo parentale indennizzato, intrasferibili all’altro genitore.
Inoltre, a entrambi i genitori spettano ulteriori 3 mesi di congedo indennizzato, ripartibile tra i due genitori liberamente.
In altri termini, il congedo è così ripartito:
– Entrambi i genitori hanno diritto a 9 mesi di congedo da fruire entro i 12 anni (3 mesi spettanti alla madre + 3 mesi spettanti al padre + 3 mesi indennizzati spettanti a entrambi i genitori e fruibili in alternativa tra essi)
– La madre ha diritto a 3 + 3 mesi (3 mesi di congedo parentale indennizzato + 3 mesi ulteriori da ripartire con il padre)
– Il padre ha diritto a 3 + 3 mesi (3 mesi di congedo parentale indennizzato + 3 mesi ulteriori da ripartire con la madre).
NB: Il congedo parentale spetta solo se tali lavoratori non risultano iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie e se non pensionati (art. 1, comma 788, L. 296/2006).
NB2: I lavoratori e le lavoratrici iscritte alla Gestione Separata non possono fruire del congedo in modalità oraria e non hanno diritto a periodi di congedo non indennizzati; non è, inoltre, riconosciuto tale tipo di congedo al “genitore solo”.
CONGEDO PARENTALE GENITORE SOLO:
Una delle principali novità introdotte dal d.lgs. 105/2021 consiste nella tutela apprestata anche ai nuclei familiari mono-genitoriali, cioè costituiti da un solo genitore.
L’ipotesi del “genitore solo” si configura in caso di:
- morte o grave infermità dell’altro genitore
- abbandono o mancato riconoscimento del minore da parte dell’altro genitore
- affidamento esclusivo del minore a un solo genitore, compreso l’affidamento esclusivo. Il valore complessivo del congedo è lo stesso riconosciuto in caso di famiglia bi-genitoriale. L’altro genitore perde il diritto al congedo non ancora utilizzato.
Il genitore solo può usufruire di un periodo di congedo di 11 mesi, di cui 9 mesi sono indennizzabili al 30% della retribuzione, mentre i restanti 2 mesi non sono indennizzabili (a meno che il genitore solo abbia un reddito individuale inferiore a 2,5 volte l’importo del trattamento minimo di pensione).
CATEGORIE LAVORATIVE DIFFERENTI TRA I GENITORI:
Il congedo parentale in caso di genitori appartenenti a categorie lavorative differenti tra loro presenta alcuni limiti, minuziosamente dettagliati dalla Circolare INPS n. 122 del 27 ottobre 2022, alla quale si rinvia.
IL CONGEDO NON SPETTA A:
- disoccupati o sospesi dal servizio
- lavoratori domestici
- lavoratori a domicilio.
NB: Ove il rapporto di lavoro in atto cessi all’inizio o durante il periodo di fruizione del congedo, il diritto al congedo cessa dal momento in cui è cessato il rapporto di lavoro.
FONTI:
- Legge 29 dicembre 2022, n. 197, “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025”, G.U. Serie Generale n. 303 del 29-12-2022. Link: https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/12/29/22G00211/sg.
- Circolare INPS n. 45 del 16/05/2023. Link: https://www.inps.it/it/it/inps-comunica/atti/circolari-messaggi-e-normativa/dettaglio.circolari-e-messaggi.2023.05.circolare-numero-45-del-16-05-2023_14158.html.