Normativa

1. Introduzione

Il Fondo asili nido e scuole dell’infanzia è stato istituito dall’articolo 1, commi da 59 a 61, della legge n. 160 del 2019 (legge di bilancio per il 2020), “per il finanziamento degli interventi relativi a opere pubbliche di messa in sicurezza, ristrutturazione, riqualificazione o costruzione di edifici di proprietà dei comuni destinati a nidi e scuole dell’infanzia”.

In particolare, il comma 59 prevede che il fondo sia istituito nello stato di previsione del Ministero dell’interno, con una dotazione pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023 e a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2034, per un totale complessivo di 2,5 miliardi di euro.

Il comma 60 stabilisce che il fondo è finalizzato ai seguenti interventi:

  1. “progetti di costruzione, ristrutturazione, messa in sicurezza e riqualificazione di asili nido, scuole dell'infanzia e centri polifunzionali per i servizi alla famiglia, con priorità per le strutture localizzate nelle aree svantaggiate del Paese e nelle periferie urbane, con lo scopo di rimuovere gli squilibri economici e sociali ivi esistenti;
  2. progetti volti alla riconversione di spazi delle scuole dell'infanzia attualmente inutilizzati, con la finalità del riequilibrio territoriale, anche nel contesto di progetti innovativi finalizzati all'attivazione di servizi integrativi che concorrano all'educazione dei bambini e soddisfino i bisogni delle famiglie in modo flessibile e diversificato sotto il profilo strutturale ed organizzativo.”

Il comma 61 prevede che per accedere alle risorse del fondo è necessaria l’elaborazione di progetti da parte dei comuni. Inoltre, è previsto che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'interno, il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro per le pari opportunità e la famiglia e il Ministro dell'istruzione, previa intesa in sede di Conferenza unificata, da adottare entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della legge, siano individuate le modalità e le procedure di trasmissione dei progetti da parte dei comuni e siano disciplinati i criteri di riparto e le modalità di utilizzo delle risorse, ivi incluse le modalità di utilizzo dei ribassi d'asta, di monitoraggio, anche in termini di effettivo utilizzo delle risorse assegnate, di rendicontazione e di verifica, nonché le modalità di recupero ed eventuale riassegnazione delle somme non utilizzate.

Lo stesso comma prevede che, entro 90 giorni dalla pubblicazione del sopracitato Dpcm, sia adottato un decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministro per le pari opportunità e la famiglia e il Ministero dell'istruzione, con cui vengano individuati gli enti beneficiari, gli interventi ammessi al finanziamento e il relativo importo.

È infine previsto che, entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della legge, sia istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri una cabina di regia per il monitoraggio dello stato di realizzazione dei singoli progetti. Al riguardo, il comma 61 prevede che l’organismo sia coordinato dal Capo del Dipartimento per le politiche della famiglia, e composto da rappresentanti del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, del Ministero dell'interno, del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nonché da un componente designato dalla Conferenza unificata.

2. Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 dicembre 2020

Sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (Dpcm) è intervenuta l’intesa in Conferenza unificata nella seduta del 16 ottobre 2020 (rep. atti n. 125/CU). Il Dpcm è stato successivamente emanato il 30 dicembre 2020 e registrato presso la Corte dei conti il 16 febbraio 2021.

L’articolo 2 del Dpcm prevede la ripartizione delle risorse del fondo relative al periodo dall’anno 2021 al 2025, pari a 700 milioni di euro, sulla base delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3. In particolare, il comma 2 prevede che:

  1. “la somma complessiva di 560 milioni di euro, ripartita in 80 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023, e di 160 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2025, è destinata al finanziamento di progetti di costruzione, ristrutturazione, messa in sicurezza e riqualificazione di:
    1. asili nido, per 40 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023 e 80 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2024 e 2025, di cui 24 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023 e 48 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2024 e 2025, a favore di progetti destinati a strutture localizzate nelle aree svantaggiate del Paese e di progetti destinati a strutture localizzate nelle periferie urbane presentati dai comuni capoluoghi di provincia, con lo scopo di rimuovere gli squilibri economici e sociali ivi esistenti;
    2. scuole dell’infanzia, per 25 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023 e 50 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2024 e 2025, di cui 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023 e 30 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2024 e 2025, a favore di progetti destinati a strutture localizzate nelle aree svantaggiate del Paese e di progetti destinati a strutture localizzate nelle periferie urbane presentati dai comuni capoluoghi di provincia, con lo scopo di rimuovere gli squilibri economici e sociali ivi esistenti;
    3. centri polifunzionali per servizi alla famiglia, per 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023 e 30 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2024 e 2025, di cui 9 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023 e 18 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2024 e 2025, a favore di progetti destinati a strutture localizzate nelle aree svantaggiate del Paese e di progetti destinati a strutture localizzate nelle periferie urbane presentati dai comuni capoluoghi di provincia, con lo scopo di rimuovere gli squilibri economici e sociali ivi esistenti.”

Si evidenzia che, per quanto di competenza, le percentuali di risorse riservate alle aree svantaggiate per ciascuna categoria di strutture (il 60% del totale) risponde alla esigenza di rafforzare il sistema dell’offerta degli asili nidi e dei centri polifunzionali per servizi alla famiglia, nel rigore delle finalità stesse della norma istituiva del fondo.

Il successivo comma 3 prevede che la somma complessiva di 140 milioni di euro, ripartita in 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023 e in 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, sia destinata al finanziamento di progetti volti alla riconversione di spazi delle scuole dell’infanzia attualmente inutilizzati, con la finalità del riequilibrio territoriale, anche nel contesto di progetti innovativi finalizzati all’attivazione di servizi integrativi che concorrano all’educazione dei bambini e soddisfino i bisogni delle famiglie in modo flessibile e diversificato, sotto il profilo strutturale e organizzativo.

Infine, il comma 4 individua, tramite l’allegato n. 1 al decreto, i comuni ricadenti nelle cosiddette aree svantaggiate del Paese, nonché i comuni capoluogo di provincia che presentano periferie urbane caratterizzate da situazioni di marginalità economica e sociale, degrado edilizio e carenza di servizi.

Una sintesi della ripartizione delle risorse, per anno, è riportata nella tabella n. 1.

Tabella n. 1 | Sintesi della ripartizione delle risorse del Fondo asili nido e scuole dell’infanzia, prevista dal Dpcm 30 dicembre 2020, per il periodo 2021-2025

Didascalia
Linea di intervento Finanziamento totale (1 + 2) Finanziamento ordinario (1) Finanziamento per le aree svantaggiate e periferie (2)

Asili nido
(art. 2, co. 2, lett. a))

40 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023
80 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2025

Totale: 280 milioni di euro

16 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023
32 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2025

Totale: 112 milioni di euro

24 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023
48 milioni di euro, per ciascuno degli anni dal 2024 al 2025

Totale: 168 milioni di euro (60%)

Scuole dell’infanzia
(art. 2, co. 2, lett. b))

25 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023
50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2025

Totale: 175 milioni di euro

10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023
20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2025

Totale: 70 milioni di euro

15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023
30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2025

Totale: 105 milioni di euro (60%)

Centri polifunzionali per servizi alla famiglia
(art. 2, co. 2, lett. c))

15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023
30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2025

Totale: 105 milioni di euro

6 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023
12 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2025

Totale: 42 milioni di euro

9 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023
18 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2025

Totale: 63 milioni di euro (60%)

Riconversione di spazi delle scuole dell’infanzia attualmente inutilizzati e progetti innovativi
(art. 2, co. 3)

20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023
40 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2025

Totale: 140 milioni di euro

   

Con riferimento al successivo articolo 3, concernente le “Tipologie di interventi/richieste ammissibili”, si è proceduto, con un certo dettaglio, soprattutto per quanto riguarda gli interventi di riconversione delle strutture, a fissare le specifiche che i progetti dei comuni dovranno avere per la realizzazione dei servizi integrativi per l’infanzia e dei centri polifunzionali per le famiglie.

Con l’articolo 4, rubricato “Modello di presentazione della domanda”, si è stabilito che con decreto interministeriale del Ministero dell'interno di concerto con il Ministero dell’istruzione da adottare entro 10 giorni dalla pubblicazione del presente decreto, vengano approvati l’avviso con cui sono indicati i termini e il modello di presentazione della domanda informatizzato, nonché le modalità operative di trasmissione della richiesta.

L’articolo 5, rubricato “Criteri di valutazione per il riparto”, ordina con modalità automatica i diversi criteri di valutazione per tutte le categorie previste, alla luce della fruizione, per la presente procedura, della piattaforma in uso presso il Ministero dell’istruzione, che ha reso disponibile. Ai commi 6 e 7 viene disciplinato lo scorrimento delle graduatorie e la ripartizione delle risorse non assegnate, con precedenza alle aree svantaggiate e alle periferie urbane dei capoluoghi di provincia. Si è stabilito altresì che entro 90 giorni dalla data di pubblicazione del Dpcm, con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, con il Ministero per le pari opportunità e la famiglia e con il Ministero dell'istruzione, siano individuati i comuni beneficiari, gli interventi ammessi a finanziamento e il relativo importo. Il medesimo decreto era già previsto dall’articolo 1, comma 61, della legge n. 160 del 2019, istitutiva del fondo.

Gli articoli 6, 7 e 8 definiscono, rispettivamente, i termini di affidamento dei lavori, le modalità di rendicontazione e monitoraggio nonché le disposizioni in materia di revoche e controlli.

Infine, l’articolo 9, rubricato “Cabina di regia”, prevede che la cabina di regia sia nominata con decreto del Ministro per le pari opportunità e la famiglia e che si avvalga della banca dati delle amministrazioni pubbliche e dell’Anagrafe nazionale dell’edilizia scolastica presso il Ministero dell’istruzione (comma 1). L’assistenza è affidata a una segreteria tecnica composta da rappresentati di tutte le amministrazioni interessate (comma 3).

3. Decreto interministeriale di approvazione dell’avviso

Come già menzionato, l’articolo 4 del Dpcm prevede che con decreto del Ministero dell’interno – Direzione centrale della finanza locale, di concerto con il Ministero dell’istruzione – Direzione generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale, siano approvati l’avviso contenente i termini e il modello di presentazione della domanda nonché le modalità operative di trasmissione della richiesta (comma 1). Inoltre, è previsto che la domanda indichi le informazioni relative all’attribuzione dei punteggi (comma 2).

Il decreto, contenente l'avviso, è stato pubblicato il 22 marzo 2021.

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